Cassazione Civile, Ordinanza n. 06647/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore pubblico)
La controversia
La società e i soci illimitatamente responsabili hanno impugnato la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato il reclamo contro l'apertura della liquidazione giudiziale. Nel ricorso per cassazione hanno dedotto violazione dell'art. 1, comma 244, della l. n. 197/2022 e degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 c.c.i.i., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente valorizzato, come indice di insolvenza, il mancato tempestivo pagamento della prima rata della definizione agevolata ('rottamazione quater'), quando invece il pagamento era avvenuto nei termini di tolleranza previsti dalla legge; hanno inoltre contestato l'affermazione secondo cui la società fosse priva di beni aggredibili e hanno negato rilievo alla precedente procedura di concordato e ai pregressi pagamenti eseguiti verso altri creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse fondato la decisione su accertamenti di fatto non specificamente censurati, in particolare sulla ingente esposizione debitoria verso l'Erario e sulla mancanza di liquidità o di beni prontamente liquidabili per farvi fronte. Ha inoltre ribadito che lo stato d'insolvenza si identifica in una situazione di impotenza strutturale, non transitoria, a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali di pagamento, e che, in presenza di un rilevante debito tributario, il giudice può dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale senza entrare nel merito della pretesa impositiva. Sono state quindi poste le spese a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 244, l. n. 197/2022
La norma è richiamata dai ricorrenti per sostenere l'esistenza di un termine di tolleranza nei pagamenti della definizione agevolata; la Corte non ne smentisce in astratto la portata, ma ritiene irrilevante la doglianza perché la decisione si fonda comunque sulla complessiva incapacità della debitrice di far fronte ai debiti con mezzi normali.
art. 2, comma 1, lett. b), c.c.i.i.
Lo stato di insolvenza è inteso come impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali.
È richiamato quale base normativa per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'imprenditore insolvente.
È citato in funzione comparativa per affermare la continuità del concetto di insolvenza tra vecchia e nuova disciplina concorsuale.
Viene evocato come vizio dedotto, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non incide sui necessari accertamenti di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Lo stato di insolvenza ricorre quando il debitore versa in una situazione di impotenza strutturale e non meramente temporanea a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento, anche se i debiti sono rateizzati.
- Ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, il giudice può valorizzare l'entità del debito tributario e la mancanza di liquidità o di beni prontamente liquidabili, senza dover accertare nel merito la fondatezza delle pretese dell'Erario.
- Le censure in cassazione che mirano a contestare l'apprezzamento di fatti decisivi compiuto dal giudice di merito sono inammissibili se non colpiscono specificamente gli accertamenti fattuali che sorreggono la ratio decidendi.
- L'eventuale adesione a una definizione agevolata dei debiti erariali non esclude, di per sé, la legittimazione del creditore pubblico a promuovere o proseguire procedure volte all'accertamento dello stato di insolvenza.
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