Cassazione Civile, Ordinanza n. 06648/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per il periodo d'imposta 2007 nei confronti di una società che gestiva apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro collocati presso pubblici esercizi e sale giochi. L'Ufficio aveva determinato maggiori ricavi non dichiarati sulla base dei dati relativi alla raccolta delle giocate e alle vincite erogate, detraendo taluni importi riconosciuti agli esercenti dei locali in base a fatture acquisite in via istruttoria. Dopo una prima fase processuale con esito favorevole parziale al contribuente in rinvio, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che aveva rideterminato i maggiori ricavi in misura inferiore a quella accertata. Con il primo motivo l'Ufficio ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avrebbe trascurato che il dato di euro 2.019.198,66 non derivava da una mera applicazione percentuale, ma dai dati concreti comunicati dai concessionari sulle vincite effettivamente erogate. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 109 TUIR e delle norme sulla motivazione e sull'appello, lamentando che la CTR avesse arbitrariamente preferito una diversa percentuale di vincita e avesse attribuito valore probatorio a dati che, secondo l'Ufficio, non erano adeguatamente provati, invertendo l'onere della prova sulle componenti passive. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2704 c.c., sostenendo che la CTR avesse valorizzato contratti e documenti che la contribuente non aveva esibito in sede amministrativa a fronte di specifico invito dell'Ufficio e che, comunque, erano privi di data certa e quindi inopponibili all'Amministrazione finanziaria. La Corte ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, mentre ha accolto il terzo motivo nei limiti della motivazione, rilevando che la preclusione probatoria dell'art. 32 opera solo in presenza di un invito specifico, puntuale e assistito da avvertimento, e che la CTR non aveva verificato l'esistenza di tali presupposti né la data certa dei documenti opposti al Fisco.
La decisione
La Corte ha accolto solo il terzo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha rigettato il primo e il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito dovrà riesaminare la vicenda alla luce dei principi sull'inutilizzabilità dei documenti non esibiti in fase amministrativa e sulla necessità della data certa opponibile anche all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione che, formalmente qualificati come violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sono inammissibili.
art. 115 c.p.c.
La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o utilizzate fuori dai limiti legali, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La violazione dell'art. 116 c.p.c. non si configura per il semplice cattivo apprezzamento delle prove non legali, ma solo quando il giudice tratti come prova legale elementi che non lo sono o disattenda prove legali al di fuori dei limiti consentiti.
art. 2697 c.c.
Il motivo di ricorso non può essere usato per rimettere in discussione la ricostruzione di fatto del giudice di merito; la ripartizione dell'onere probatorio resta ferma, ma non consente di trasformare in legittimità una censura di merito.
art. 109 TUIR
Richiamato dalla ricorrente come parametro per contestare la prova dei componenti negativi e la determinazione dei ricavi, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché sostanzialmente diretto a rivalutare i fatti.
art. 32 d.P.R. 600/1973
La preclusione all'utilizzo in giudizio dei documenti non esibiti in sede amministrativa opera solo se l'Ufficio abbia formulato un invito specifico e puntuale, con congruo termine e avvertimento delle conseguenze; inoltre la sanzione va interpretata in senso restrittivo e riguarda solo elementi univocamente favorevoli al contribuente.
art. 2704 c.c.
Per l'opponibilità ai terzi della data del documento occorre la prova di un fatto idoneo a stabilire con certezza l'anteriorità della formazione; in mancanza, la data certa non può desumersi da mere presunzioni di verosimiglianza. L'Amministrazione finanziaria è considerata terzo ai fini della norma.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di cassazione.
art. 32 d.P.R. 600/1973
La Corte richiama l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che tutela il diritto di difesa del contribuente e impone un'applicazione restrittiva della sanzione di inutilizzabilità.
art. 6, comma 4, L. 212/2000
Non possono essere richiesti al contribuente documenti o informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile la censura che, sotto l'apparenza della violazione di legge o dell'omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del merito e una nuova valutazione delle prove.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei casi in cui il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti, disapplichi prove legali o attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo sono; non basta contestare la persuasività della valutazione istruttoria.
- Nel processo tributario l'inutilizzabilità dei documenti non prodotti in sede amministrativa ex art. 32 d.P.R. 600/1973 richiede un invito specifico, puntuale, rivolto al contribuente o al suo ausiliario, con termine congruo e avvertimento delle conseguenze della mancata esibizione.
- La sanzione di inutilizzabilità deve essere interpretata restrittivamente e riguarda solo documenti o dati univocamente favorevoli al contribuente; restano fuori gli elementi a contenuto misto o anche solo parzialmente sfavorevole.
- Ai fini dell'opponibilità della data del documento ai terzi ex art. 2704 c.c. è necessaria la prova certa dell'anteriorità della formazione del documento; la mera verosimiglianza non basta e l'Amministrazione finanziaria è terzo ai sensi della norma.
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