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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06634/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012 con cui l’Ufficio ha contestato a una società la detraibilità dell’IVA su acquisti di energia elettrica ritenuti oggettivamente inesistenti, recuperando l’imposta detratta e irrogando sanzioni. Secondo l’Amministrazione, la società operava all’interno di una rete riconducibile a un medesimo gruppo, con compravendite circolari di energia sul mercato telematico, prezzi predeterminati e operazioni prive di reale contenuto economico. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR Lombardia aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, valorizzando la sentenza della CGUE dell’8 maggio 2019, causa C-712/17, e ritenendo che l’IVA fosse stata regolarmente assolta e versata, con assenza di danno erariale, nonché che le operazioni fossero lecite e riconducibili a trading a termine. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: (1) violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972 e della Direttiva 2006/112/CE, per non avere la CTR correttamente applicato i limiti al diritto di detrazione IVA desumibili dalla sentenza CGUE, che non consentiva di riconoscere la detrazione sulla sola base del pagamento dell’IVA a debito; (2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell’art. 19 d.P.R. 633/1972, degli artt. 63, 168, 203 e 273 della Direttiva IVA e dell’art. 8, comma 2, d.l. 16/2012 conv. in l. 44/2012, perché la CTR avrebbe svalutato in modo astratto e parziale gli indizi offerti dall’Ufficio, omettendo di esaminarne complessivamente la gravità, precisione e concordanza ai fini della prova presuntiva dell’inesistenza oggettiva delle operazioni; (3) violazione dell’art. 654 c.p.p. e dell’art. 2729 c.c., per avere attribuito rilievo al decreto di archiviazione penale relativo ai medesimi fatti. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi: ha chiarito che la sentenza CGUE del 2019 non legittimava automaticamente la detrazione, ma la subordinava alla verifica dell’effettiva eliminazione del rischio di perdita di gettito e alla rettifica delle fatture fittizie, profilo non esaminato dalla CTR; ha inoltre censurato la motivazione della CTR per avere escluso la valenza presuntiva degli elementi addotti dall’Ufficio limitandosi a richiamare la fisiologia del trading energetico, senza confrontarsi con la concreta anomalia delle operazioni e con il loro possibile carattere oggettivamente inesistente. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR Lombardia e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese. La decisione impugnata è stata ritenuta erronea sia nella parte in cui aveva applicato in modo non corretto i principi della sentenza CGUE C-712/17 sul diritto alla detrazione IVA in presenza di operazioni fittizie, sia nella parte in cui aveva svalutato in astratto gli indizi presuntivi offerti dall’Amministrazione finanziaria senza verificarne la gravità, precisione e concordanza alla luce della concreta modalità di svolgimento delle operazioni. Il motivo relativo al decreto di archiviazione è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come norma interna sulla detraibilità dell’IVA, da applicare in coerenza con la disciplina unionale e non in modo automatico in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti

  • artt. 63, 168, 203 e 273 della Direttiva 2006/112/CE

    invocati per delimitare il diritto alla detrazione e l’obbligo di versamento dell’IVA esposta in fattura; la Corte ribadisce che, nel caso di fatture fittizie, la detrazione non è riconoscibile se non risulta eliminato il rischio di perdita di gettito e rettificata l’imposta indebitamente fatturata

  • art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • artt. 2697 e 2729 c.c.

    richiamati per affermare il corretto riparto dell’onere della prova e la necessità di valutare unitariamente gli indizi secondo gravità, precisione e concordanza

  • art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012, conv. in l. n. 44/2012

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina sulla rettifica dell’IVA indebitamente fatturata e sulla eliminazione del rischio erariale

  • art. 654 c.p.p.

    richiamato per escludere che il decreto di archiviazione penale produca preclusioni nel giudizio tributario

  • art. 408 c.p.p.

    menzionato quale norma che disciplina il decreto di archiviazione, privo di efficacia preclusiva nel processo tributario

Massime di principio

  • In materia di IVA, il diritto alla detrazione non può essere riconosciuto in modo astratto sulla sola base dell’avvenuto versamento dell’imposta esposta in fattura, quando l’Amministrazione contesti e dimostri che le operazioni sono oggettivamente inesistenti; occorre verificare se sia stato eliminato in tempo utile il rischio di perdita di gettito e se il sistema nazionale consenta la rettifica dell’imposta indebitamente fatturata.
  • La sentenza della Corte di giustizia che si pronunci su una specifica fattispecie di operazioni fittizie non può essere applicata automaticamente a fattispecie solo apparentemente analoghe: il giudice di merito deve confrontare la concreta modalità delle operazioni con i limiti e le condizioni indicati dalla decisione unionale.
  • Le presunzioni poste a fondamento della pretesa fiscale devono essere esaminate complessivamente e non per singoli frammenti isolati: il giudice deve valutare la gravità, precisione e concordanza del quadro indiziario nella sua interezza, confrontandosi con la ricostruzione fattuale dell’Ufficio.
  • Anche un’operazione formalmente coerente con il funzionamento di un mercato regolato o a termine può essere, in concreto, oggettivamente inesistente se gli elementi fattuali mostrano una preordinazione delle operazioni, un andamento circolare degli scambi e l’assenza di reale rischio o margine economico.
  • Il decreto di archiviazione penale non vincola il giudice tributario e non impedisce una diversa qualificazione dei medesimi fatti in sede fiscale, specie se il suo contenuto non viene specificamente richiamato e motivato.
  • La motivazione che si limiti a richiamare la normalità astratta di un settore economico, senza misurarsi con le circostanze concrete dedotte a sostegno dell’inesistenza delle operazioni, è viziata perché trascura la concreta idoneità inferenziale degli indizi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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