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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27755/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva respinto l’appello dell’Ufficio contro l’annullamento, in primo grado, di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con pretese IRPEF, IRAP e IVA notificato nel 2014. La controversia verteva sul raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento: nell’atto e nel PVC della Guardia di finanza era richiamato un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Chiavari. Con il primo motivo l’Agenzia ha denunciato nullità della sentenza per motivazione meramente apparente nella parte in cui escludeva il raddoppio dei termini. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che era sufficiente la sussistenza di violazioni tributarie tali da far sorgere l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per reati del d.lgs. n. 74/2000, senza necessità di provare l’effettiva instaurazione o pendenza di un procedimento penale, né il suo oggetto specifico.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale sintetica ma non apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR aveva erroneamente richiesto la prova dell’effettiva instaurazione di un procedimento penale e del suo oggetto, invece di verificare se i fatti contestati nell’avviso integrassero violazioni per le quali sussistesse l’obbligo di denuncia penale. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame in fatto sulla sussistenza dei presupposti del raddoppio dei termini.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente è stata respinta perché la motivazione, pur sintetica, consentiva di ricostruire l’iter logico-giuridico della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è stata ritenuta fondata perché il giudice di merito ha applicato un criterio non conforme ai principi sul raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    Per i periodi d’imposta rilevanti ratione temporis i termini di accertamento sono raddoppiati in presenza di fatti che fanno sorgere l’obbligo di denuncia penale, senza che occorra la prova dell’effettiva presentazione della denuncia o dell’avvio del processo penale.

  • art. 57, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972

    Vale il medesimo principio del raddoppio dei termini previsto per l’IRPEF: è sufficiente l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000.

  • art. 331 c.p.p.

    Il giudice tributario deve verificare se i fatti accertati facciano insorgere l’obbligo di denuncia, senza potere accertare nel merito l’esistenza del reato.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    I reati tributari previsti da tale decreto possono costituire il presupposto dell’obbligo di denuncia idoneo a far operare il raddoppio dei termini.

  • art. 37, comma 24, d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006

    La modifica normativa sui termini di accertamento è richiamata come base del raddoppio in presenza di seri indizi di reato.

  • art. 1, commi 130-132, l. n. 208 del 2015

    Le modifiche introdotte non incidono sugli avvisi già notificati per periodi d’imposta precedenti al 31 dicembre 2016, in forza della disciplina transitoria richiamata dalla Corte.

  • art. 2, d.lgs. n. 128 del 2015

    Sono fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento e degli altri atti impositivi già notificati entro la data prevista, sicché il raddoppio può operare per gli atti già emessi e notificati nei termini transitori.

  • art. 7, l. n. 212 del 2000

    L’atto impositivo non necessita di una motivazione specifica sul raddoppio dei termini, perché l’onere motivazionale serve a rendere conoscibili an e quantum della pretesa tributaria.

  • art. 53 Cost.

    La lettura della disciplina è orientata alla tutela della capacità contributiva e al corretto esercizio della potestà impositiva.

  • art. 112 Cost.

    La Corte richiama l’obbligo di esercizio dell’azione penale come parametro sistematico a sostegno del raddoppio dei termini quando vi siano seri indizi di reato.

  • art. 11, comma 1, disp. prel. c.c.

    La Corte richiama il principio di irretroattività per escludere che la disciplina incida retroattivamente, chiarendo però che il raddoppio opera sui termini ancora pendenti.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento in materia di imposte dirette e IVA presuppone la sola esistenza di fatti che facciano sorgere l’obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p., non la prova dell’effettiva presentazione della denuncia, né l’effettivo avvio o l’esito del procedimento penale.
  • Quando il contribuente contesta la decadenza dell’azione accertatrice, il giudice tributario deve verificare ex post se, al momento dell’atto, sussistessero i presupposti dell’obbligo di denuncia per reati tributari, senza sostituirsi al giudice penale nell’accertamento del reato.
  • L’atto impositivo non deve contenere una motivazione autonoma e specifica sul ricorrere del raddoppio dei termini, poiché tale effetto opera automaticamente in presenza della condizione legale oggettiva e l’onere motivazionale riguarda l’indicazione della pretesa fiscale.
  • Le modifiche normative che hanno ristretto il meccanismo del raddoppio non incidono sugli avvisi già notificati entro le soglie temporali previste dalla disciplina transitoria, che fa salvi gli effetti degli atti impositivi già emessi.
  • La mera contestazione della mancata prova dell’esistenza di un procedimento penale non è sufficiente a escludere il raddoppio, se l’Ufficio deduce fatti idonei a integrare l’obbligo di denuncia penale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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