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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27646/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato il rigetto dell'opposizione avverso una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo di euro 5.434,97 per contributo consortile relativo all'anno 2008. Il ricorso conteneva tre motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha notificato alla controparte atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da uno dei difensori munito del relativo potere. Alla rinuncia era allegata una dichiarazione del consorzio dalla quale emergeva l'intervenuto pagamento dell'importo iscritto a ruolo. Non risulta, però, che il consorzio abbia accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, validamente notificata nel corso del giudizio, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre ritenuto che, mancando l'accettazione della controparte, non operasse la disciplina che esclude la condanna alle spese; pertanto ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore del consorzio. È stata esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché la declaratoria di estinzione lo impedisce.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La notificazione dell'atto di rinuncia al ricorso, in pendenza di giudizio, determina l'estinzione del processo di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    In mancanza di accettazione della rinuncia da parte dell'altra parte, non opera automaticamente l'esclusione della condanna alle spese; il giudice può derogare alla regola solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata alla controparte e proveniente da difensore munito del potere di rinunciare agli atti, produce l'estinzione del giudizio anche senza accettazione dell'altra parte.
  • Quando la rinuncia al ricorso non è accettata dalla controparte, la regola generale è la condanna del rinunciante alle spese di lite, salvo che ricorrano specifiche circostanze idonee a giustificare la compensazione.
  • L'avvenuto pagamento del debito oggetto di causa, se intervenuto in corso di giudizio e su iniziativa della parte ricorrente, non è di per sé sufficiente a giustificare la compensazione delle spese.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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