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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27644/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi 2005, con riferimento a un credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate indicato nel quadro RU. L'Ufficio aveva rilevato che la società aveva riportato come residuo dall'anno 2004 un importo di euro 268.791 invece del minore importo di euro 20.002 risultante dalla dichiarazione precedente; la società aveva poi presentato una dichiarazione integrativa ritenuta tardiva. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte, con riconoscimento di una somma dovuta all'Erario pari alla differenza tra quanto effettivamente utilizzato e quanto spettante; la CTR confermava. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione le parti chiedevano la sospensione e poi l'estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, con deposito della domanda e della quietanza di versamento, nonché con attestazione dell'Agenzia sulla regolarità della procedura.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia pendente ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, e della richiesta congiunta delle parti di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti, richiamando la regola per cui le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando le parti perfezionano la definizione agevolata della lite tributaria pendente e ne attestano la regolarità, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso, rendendo superflua ogni valutazione sul merito della pretesa tributaria originaria.
  • Nel giudizio estinto, le spese seguono la regola speciale richiamata dalla Corte e restano a carico della parte che le ha anticipate, con possibile compensazione se così concordato o disposto.
  • Il controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972 può legittimare l'iscrizione a ruolo di differenze emergenti dalla dichiarazione, ma tale profilo resta non esaminato quando interviene una causa estintiva sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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