Cassazione Civile, Ordinanza n. 27645/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario il diniego di autotutela opposto dal Comune rispetto a un'istanza con cui chiedeva il riesame di una pretesa TARSU/TARI relativa all'anno 2012, sostenendo che i locali interessati fossero adibiti a deposito e producessero esclusivamente rifiuti speciali autonomamente smaltiti da ditta specializzata. La Commissione provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo non impugnabile il diniego di autotutela; la Commissione regionale aveva invece accolto l'appello della contribuente e dichiarato inammissibili le difese del Comune per tardiva costituzione. Nel ricorso per cassazione il Comune ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sul processo tributario e sul processo civile per avere la CTR erroneamente dichiarato tardiva la costituzione dell'ente e quindi inammissibili le sue difese, nonché per aver ritenuto impugnabile il diniego di autotutela; con il secondo motivo ha censurato la decisione per avere considerato incontestati gli esiti di una consulenza tecnica svolta in altro giudizio e per avere ritenuto assolto dalla contribuente l'onere di provare la presentazione della denuncia necessaria a ottenere l'esenzione per i rifiuti speciali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il rilievo di inammissibilità del ricorso del Comune. Ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo, affermando che nel processo tributario la tardiva costituzione del resistente determina solo la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e dalla chiamata di terzi, ma non gli impedisce di negare i fatti costitutivi della pretesa e di contestare le norme invocate, né di produrre documenti. Ha inoltre ritenuto corretta l'affermazione della CTR circa l'ammissibilità dell'impugnazione del diniego di autotutela, perché tale impugnazione non può trasformarsi in una contestazione della legittimità sostanziale di un atto impositivo ormai definitivo, essendo l'autotutela esercitabile solo per ragioni di rilevante interesse generale. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della società contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23
entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso
la tardiva costituzione della parte resistente nel processo tributario comporta solo la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla chiamata di terzi, ma non elimina il diritto di difendersi negando i fatti costitutivi della pretesa e contestando le norme invocate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 24 e 32
consentono la produzione documentale e la difesa del resistente anche se costituito tardivamente, nei limiti sopra indicati
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
richiamato nel motivo di ricorso come parametro della motivazione della sentenza impugnata
cod. proc. civ., art. 112
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
cod. proc. civ., art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
norma di legittimazione dei motivi di ricorso invocata dal ricorrente
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62 e 70
richiamati nel secondo motivo come norme sostanziali relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti e all'esenzione per rifiuti speciali
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
rilevato nel ricorso come disposizione sulla tassatività degli atti impugnabili nel processo tributario
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58
richiamato nel primo motivo in tema di produzione documentale in appello
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23, 24, 32 e 58
complessivamente invocati per contestare la declaratoria di inammissibilità delle difese del Comune in appello
cod. proc. civ., art. 276
richiamato nel secondo motivo in relazione alla decisione della CTR
disp. att. cod. proc. civ., art. 118
richiamato nel secondo motivo in relazione alla motivazione della sentenza impugnata
Massime di principio
- Nel processo tributario, la costituzione tardiva della parte resistente preclude soltanto le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e la chiamata di terzi, ma non impedisce di contestare i fatti costitutivi della pretesa fiscale, l'applicabilità delle norme invocate dall'attore e di produrre documenti nei limiti consentiti dalla disciplina processuale.
- Il diniego di autotutela tributaria non è impugnabile per rimettere in discussione il merito dell'atto impositivo ormai definitivo; l'impugnazione è configurabile solo nei limiti in cui l'ordinamento consenta un sindacato su ragioni di rilevante interesse generale, senza trasformare il giudizio in una revisione dell'imposizione ormai consolidata.
- Quando la decisione impugnata è corretta nella parte decisiva su una questione, il motivo che la attacca su un profilo diverso può risultare assorbito se l'accoglimento del primo motivo è sufficiente a definire la controversia.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito rigettando l'originario ricorso introduttivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27640/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27642/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27643/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27644/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27646/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27647/2021 del 12/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →