Cassazione Civile, Ordinanza n. 27643/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, rilevando che l'atto era stato notificato alla controparte e che l'Agenzia delle Entrate non aveva opposto alcunché. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso per effetto della rinuncia e ha compensato le spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava un giudizio tributario avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale. Dopo la proposizione del ricorso per cassazione, il contribuente ha depositato atto di rinuncia dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, perché aveva aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017, convertito in L. n. 172/2017, con accettazione della controparte. L'atto di rinuncia è stato notificato alla Agenzia delle Entrate, che non ha formulato opposizione.
Norme richiamate
D.L. n. 148/2017
Richiamato come base normativa della definizione agevolata alla quale il contribuente ha aderito, determinando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
L. n. 172/2017
Indicata come legge di conversione del decreto-legge sulla definizione agevolata.
Massime di principio
- La rinuncia ritualmente notificata al ricorso per cassazione, in assenza di opposizione della controparte, determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'adesione del ricorrente a una procedura di definizione agevolata della pretesa fiscale può far venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione sostanziale dell'interesse al contenzioso per effetto di rinuncia al ricorso, la Corte può compensare le spese di lite.
Come è indicizzato
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