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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27642/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato in via analitico-induttiva il reddito dichiarato da una società operante nel settore edile, ritenendo antieconomica la gestione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso dei contribuenti; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato gli appelli riuniti della società e dei soci. Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel corso del giudizio, con memoria, dichiaravano di rinunciare al ricorso per adesione a definizione agevolata ex art. 6 del DL 193/2016, notificando la rinuncia all'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, notificata alla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre precisato che la rinuncia al ricorso è atto recettizio che non richiede l'accettazione dell'altra parte per produrre effetti processuali. Non ha statuito sulle spese, ritenendo che il costo del processo fosse assorbito dalla definizione agevolata, e ha escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 DL 193/2016

    È richiamato quale base della definizione agevolata alla quale i contribuenti hanno aderito, determinando la rinuncia al ricorso.

  • art. 390 cod. proc. civ.

    La rinuncia al ricorso per cassazione è qualificata come atto recettizio, che deve essere notificato alle parti costituite o comunicato ai loro difensori con visto.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione ha natura di atto recettizio: per produrre effetti processuali deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai difensori con visto.
  • La rinuncia al ricorso non richiede l'accettazione della controparte per determinare l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia collegata a definizione agevolata, la Corte può non provvedere sulle spese quando il costo del processo risulti assorbito dalla procedura definitoria.
  • Non è dovuto l'ulteriore contributo unificato quando non ricorrono i presupposti normativamente previsti per il suo versamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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