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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20183/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società a ristretta base partecipativa per maggiori redditi riferiti all’anno d’imposta 2009 e, in via consequenziale, nei confronti del socio per maggiori utili di partecipazione. L’Ufficio aveva ricostruito induttivamente i ricavi della società sulla base di una verifica fiscale svolta presso un diverso soggetto, dalla quale emergevano vendite di tessuti non contabilizzate e documentazione extracontabile, oltre a dichiarazioni di terzi. La società aveva negato i rapporti commerciali e aveva ricevuto un questionario, cui aveva risposto in contrasto con quanto emerso dalla verifica. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della CTR con cinque motivi: 1) omessa pronuncia e nullità per mancata considerazione dell’eccezione sulla pretesa violazione delle garanzie del contraddittorio endoprocedimentale e dell’art. 12 dello Statuto del contribuente, perché l’avviso non era stato preceduto da PVC nei loro confronti; 2) omessa pronuncia e nullità per mancata considerazione dell’eccezione sulla motivazione per relationem dell’avviso, con asserita mancata allegazione del PVC e della documentazione richiamata; 3) motivazione apparente o mancata valutazione dell’idoneità probatoria del PVC e della documentazione/ dichiarazioni di terzi non prodotte in giudizio; 4) violazione delle presunzioni semplici e delle norme sull’accertamento induttivo, per avere la CTR ritenuto gravi, precise e concordanti le risultanze emerse presso il terzo e per avere operato l’inversione dell’onere probatorio; 5) violazione delle norme sulle distribuzioni di utili ai soci di società a ristretta base, sostenendo che la posizione del socio dovesse essere esaminata solo dopo l’eventuale caduta dell’accertamento societario.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che: il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione sul merito implica il rigetto della censura; la motivazione della CTR non era apparente né mancante; non erano applicabili le garanzie dell’art. 12 l. n. 212 del 2000 perché l’attività era stata svolta come controllo a tavolino e non mediante accesso presso i locali del contribuente; l’obbligo di allegazione degli atti richiamati opera solo se il loro contenuto è necessario a integrare la motivazione dell’avviso e, nel caso concreto, l’avviso conteneva un estratto del PVC e i ricorrenti non avevano indicato quale parte essenziale fosse rimasta ignota; l’accertamento induttivo era legittimo sulla base dell’inattendibilità complessiva della contabilità e degli elementi acquisiti; la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base era correttamente applicata, mancando prova contraria sulla non distribuzione degli utili o sull’estraneità del socio alla gestione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e, in relazione al contributo unificato, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di omessa pronuncia è escluso quando la decisione di merito, pur senza trattare espressamente un motivo, ne comporti il rigetto implicito per incompatibilità logica con la statuizione adottata.
  • La motivazione è costituzionalmente viziata solo se manca del tutto, è meramente apparente, è incomprensibile o presenta contrasti irriducibili; non basta una motivazione sintetica se consente di comprendere il ragionamento decisorio.
  • Le garanzie dell'art. 12 dello Statuto del contribuente si applicano agli accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali del contribuente e non ai controlli cd. a tavolino basati su questionari e acquisizione documentale presso altri soggetti.
  • L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento sussiste solo quando il loro contenuto sia necessario a integrare la motivazione dell'atto impositivo; non è sufficiente dedurre genericamente la mancata allegazione se l'atto contiene già gli elementi essenziali richiamati.
  • L'accertamento induttivo è legittimo quando la complessiva inattendibilità delle scritture contabili emerge da elementi oggettivi e la contribuente non fornisce prova contraria idonea a superare il quadro presuntivo.
  • Nelle società a ristretta base partecipativa, i maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società possono presumersi distribuiti ai soci, salvo prova contraria specifica sulla mancata distribuzione o sull'estraneità del socio alla gestione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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