Cassazione Civile, Ordinanza n. 20016/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2011, chiesta per cessazione dell'attività da una società a responsabilità limitata poi cancellata dal registro delle imprese. Dopo il diniego notificato dall'Agenzia delle Entrate, il ricorso introduttivo era stato proposto da chi aveva rivestito la qualità di liquidatore e legale rappresentante della società. L'Agenzia ha sostenuto in cassazione che, essendo la società già estinta al momento dell'impugnazione, essa non aveva più capacità processuale e l'ex liquidatore non era legittimato ad agire in tale veste; inoltre non risultava che il giudizio fosse stato introdotto dai soci, né che il liquidatore avesse speso la qualità di loro mandatario nel giudizio di primo grado. Con un unico motivo è stata denunciata violazione degli artt. 2495 c.c. e 30 d.P.R. n. 633/1972, deducendo che il ricorso originario era improponibile/inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione processuale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, alla data di proposizione del ricorso avverso il diniego di rimborso, la società fosse già estinta per cancellazione dal registro delle imprese e che, pertanto, non avesse capacità processuale; ha escluso anche la legittimazione dell'ex liquidatore, poiché egli aveva agito solo come rappresentante della società estinta e non come mandatario dei soci. La Corte ha qualificato il vizio come originario e insanabile del processo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario contro il diniego di rimborso IVA. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione; i rapporti residui non ancora definiti possono trasferirsi ai soci nei limiti e secondo le regole fissate dalla giurisprudenza, ma la società cancellata non conserva capacità processuale.
art. 30 d.P.R. n. 633/1972
In caso di cessazione dell'attività è possibile chiedere il rimborso delle eccedenze IVA, ma l'istanza deve provenire da soggetto legittimato a far valere il credito dopo l'estinzione della società.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360 bis n. 1 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità è stata respinta perché non risultava una giurisprudenza di legittimità consolidata contraria alla tesi del ricorrente.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'onere di specificità del motivo di ricorso è stato ritenuto rispettato nel caso concreto.
art. 382 c.p.c.
Richiamato per affermare che, in presenza di vizio originario insanabile relativo alla capacità/legittimazione processuale del ricorrente estinto, la sentenza impugnata può essere cassata senza rinvio.
art. 110 c.p.c.
Richiamato in via analogica per descrivere il fenomeno successorio che segue l'estinzione della società e il subentro dei soci nella posizione processuale, quando il rapporto pende nel corso del giudizio.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e, se l'impugnazione è proposta dopo tale evento, la società non ha più capacità processuale; il vizio è rilevabile d'ufficio ed è insanabile.
- Dopo l'estinzione della società, la legittimazione a far valere i rapporti residui passa ai soci successori; tuttavia il giudizio deve essere introdotto spendendo correttamente tale qualità, non potendo l'ex liquidatore agire come rappresentante della società ormai estinta.
- Va distinta la legittimazione processuale dalla titolarità sostanziale del rapporto controverso: il primo profilo attiene alla possibilità di introdurre validamente il giudizio ed è oggetto di controllo preliminare; il secondo attiene al merito della domanda.
- Se il ricorso introduttivo è stato proposto da soggetto privo di capacità o legittimazione processuale per estinzione dell'ente, la controversia è improponibile e la sentenza va cassata senza rinvio, senza ulteriori indagini sul merito del credito azionato.
- L'istanza di rimborso IVA per cessazione dell'attività presuppone la legittimazione del soggetto che agisce; la mera qualità di ex liquidatore, senza spendita del mandato dei soci successori, non è sufficiente a superare l'effetto estintivo della cancellazione.
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