Cassazione Civile, Ordinanza n. 20005/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio nasce dall’opposizione proposta avverso un decreto prefettizio di espulsione emesso nei confronti di un cittadino albanese, rigettata dal Giudice di Pace. Il ricorrente ha chiesto la cassazione dell’ordinanza di rigetto deducendo tre motivi: (1) nullità della decisione per motivazione apparente, perché non avrebbe considerato le circostanze specifiche allegate, tra cui l’asserito regolare ingresso in Italia, la presenza di timbri sul passaporto, una proposta di lavoro e una certificazione di regolare alloggio; (2) violazione o falsa applicazione delle norme del testo unico immigrazione, sostenendo che il decreto del Questore attuativo dell’espulsione e di ritiro del passaporto non sarebbe stato notificato e non sarebbe stato convalidato, con conseguente illegittimità del provvedimento; (3) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nel regolare attraversamento delle frontiere dall’Albania all’Italia e nella mancata effettuazione di controlli alla frontiera italiana sul pullman utilizzato per il viaggio. Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dall’ordinanza impugnata emergeva con sufficiente chiarezza la ratio decidendi, centrata sulla mancata prova dell’ingresso regolare nel territorio italiano. Ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che eventuali vizi del decreto del Questore o dell’esecuzione dell’espulsione non incidono sulla legittimità del decreto prefettizio, che va valutata solo alla luce dei presupposti previsti per l’espulsione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per genericità, poiché non era chiaro cosa fosse accaduto e non risultava neppure allegata o provata l’acquisizione al giudizio di elementi sulla mancata esecuzione dei controlli di frontiera. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché la parte vittoriosa non aveva svolto difese.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998
la legittimità del decreto di espulsione prefettizio va valutata esclusivamente in base ai relativi presupposti previsti dalla norma.
art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998
le eventuali difformità dell’atto del Questore relativo all’esecuzione dell’espulsione rilevano nella fase esecutiva e nel giudizio di convalida, ma non incidono sulla legittimità del decreto prefettizio di espulsione.
art. 7 d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, ma la Corte non ne ha tratto una violazione idonea a incidere sul decreto prefettizio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo è inammissibile se prospettato in modo generico e non autosufficiente, senza chiara indicazione del fatto decisivo omesso.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando non consente di individuare, anche sinteticamente, la ragione effettiva della decisione; se la ratio è chiaramente desumibile dal testo, la censura non può essere accolta.
- Nelle controversie sull’espulsione dello straniero, la legittimità del decreto prefettizio deve essere valutata in relazione ai presupposti sostanziali dell’espulsione e non a eventuali vizi dell’atto esecutivo del Questore.
- Le irregolarità o illegittimità nella fase di esecuzione dell’espulsione non travolgono automaticamente il provvedimento prefettizio, ma possono assumere rilievo nella sede propria della convalida dell’accompagnamento coattivo o del trattenimento.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo deve indicare con precisione il fatto storico, la sua decisività e la sua discussione tra le parti; la doglianza generica è inammissibile.
- Chi invoca il regolare ingresso o la regolarità della permanenza deve offrire un supporto fattuale e documentale specifico, poiché il giudice può rigettare l’opposizione in mancanza di prova dei presupposti allegati.
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