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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20006/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal recupero a tassazione, tramite avviso di accertamento, della somma di euro 100.000 che la società aveva chiesto a rimborso IVA e poi indicato nel quadro VL della dichiarazione dell’anno successivo, poiché il rimborso era rimasto sospeso a seguito di una verifica fiscale. In primo grado il ricorso della società era stato respinto; in appello la CTR aveva invece accolto la tesi della contribuente, ritenendo che l’atto impugnato avesse motivazione non pertinente, che non risultasse un provvedimento espresso di sospensione impugnabile e che il credito dovesse considerarsi riconosciuto per effetto della domanda di rimborso presentata e dell’inerzia dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 1 d.P.R. n. 443/1997 e 30 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il silenzio dell’Amministrazione non equivale a riconoscimento del credito e che, in assenza di diniego espresso, il contribuente avrebbe dovuto impugnare il silenzio-rifiuto e non poteva detrarre il credito nelle annualità successive; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 19 e 30 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito non avesse verificato l’effettiva spettanza del credito IVA e avesse illegittimamente considerato consolidato il credito per la sola inerzia dell’Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato in via preliminare che la notificazione del ricorso era avvenuta il 16 aprile 2020, dunque nel periodo di sospensione dei termini processuali disposto dall’art. 83 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, come prorogato. Richiamando il principio per cui durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento e gli atti compiuti in quel periodo sono inefficaci e nulli per derivazione, la Corte ha concluso per l’inammissibilità dell’impugnazione. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la controparte non ha svolto difese. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 298 c.p.c.

    Nel periodo di sospensione del processo non possono essere compiuti atti del procedimento; gli atti compiuti sono inefficaci e nulli per derivazione.

  • art. 83 d.l. n. 18/2020

    Ha disposto la sospensione dei termini processuali e delle impugnazioni nel periodo emergenziale COVID-19, dal 9 marzo all’11 maggio 2020.

  • art. 36 d.l. n. 23/2020

    Richiamato come norma di modifica/proroga della disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini.

  • art. 1 d.P.R. n. 443/1997

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del rimborso/credito IVA.

  • art. 30 d.P.R. n. 633/1972

    Invocato dalla ricorrente e richiamato anche nel merito della controversia sul credito IVA e sulla sua utilizzazione.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di detrazione IVA e all’onere di provarne i presupposti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per affermare che spetta al contribuente provare i fatti costitutivi del credito vantato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Durante la sospensione del processo non possono essere validamente compiuti atti del procedimento; la notificazione o proposizione di un’impugnazione in tale periodo è inefficace e determina l’inammissibilità dell’atto.
  • Il silenzio dell’Amministrazione su una domanda di rimborso non equivale, di per sé, a un riconoscimento espresso del credito; in presenza di inerzia, il contribuente deve attivare gli strumenti di tutela previsti contro il silenzio-rifiuto.
  • La spettanza del credito IVA non può ritenersi consolidata per il solo decorso del tempo o per la mancata adozione di un provvedimento espresso; il contribuente resta onerato della prova dei fatti costitutivi del credito e dei presupposti della detrazione o del rimborso.
  • In materia di crediti IVA, la dichiarazione fiscale e la mera esposizione del credito non costituiscono fonte automatica dell’obbligazione per l’Amministrazione né sostituiscono la verifica dei presupposti sostanziali del diritto.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che sono istituzionalmente esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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