Cassazione Civile, Ordinanza n. 19999/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica a una società di una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per l'anno d'imposta 2015, con recupero di un minor credito IRES, interessi e sanzioni. Il recupero derivava dalla riliquidazione di un'agevolazione fiscale connessa a investimenti ambientali e all'acquisto di un impianto fotovoltaico, in presenza della tariffa incentivante del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. La società, dopo un chiarimento sopravvenuto con il decreto ministeriale 5 luglio 2012, aveva commissionato una perizia e presentato dichiarazioni integrative per alcuni anni, tra cui quella del 2015, oggetto della cartella impugnata. In primo e secondo grado il ricorso della contribuente era stato accolto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 15 d.lgs. n. 218/1997, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto ritenere inammissibili le impugnazioni relative a pretese già rinunciate per effetto della definizione in acquiescenza dell'avviso di accertamento relativo al 2011, anno in cui sarebbe stato realizzato l'investimento agevolabile; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, nonché violazione dell'art. 6, comma 15, l. n. 388/2000 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che i giudici regionali avessero affermato la spettanza dell'agevolazione senza adeguata prova del costo delle immobilizzazioni materiali necessarie per gli investimenti ambientali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel ricorso, vi fosse una grave e non sanabile incertezza nell'indicazione del provvedimento impugnato: dati identificativi, descrizione del fatto processuale, numero della decisione di primo grado, esito e parti del giudizio risultavano tra loro difformi rispetto alla sentenza prodotta, rendendo impossibile identificare con certezza la decisione oggetto di impugnazione. La Corte ha quindi richiamato il principio per cui l'errore materiale nei dati identificativi non comporta inammissibilità solo se, dal complesso del ricorso, la sentenza impugnata sia comunque univocamente individuabile; tale condizione, nel caso concreto, mancava. Non è stata pronunciata condanna alle spese per la mancata costituzione della contribuente. È stato inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione della qualità di amministrazione pubblica della ricorrente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del controllo automatizzato che aveva generato la cartella di pagamento
art. 2 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
invocato dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di rinuncia/definizione in acquiescenza
art. 15 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
invocato dalla ricorrente in relazione alla definizione agevolata e ai suoi effetti
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 36, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia/motivazione
art. 6, comma 15, legge 23 dicembre 2000, n. 388
richiamato quale norma sostanziale sull'agevolazione fiscale oggetto del recupero
richiamato per sostenere una errata distribuzione dell'onere della prova sulla spettanza dell'agevolazione
interpretato nel senso che il ricorso per cassazione è inammissibile se manca del tutto o è troppo incerta l'indicazione del provvedimento impugnato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato perché la ricorrente è amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'indicazione della sentenza impugnata deve consentirne l'identificazione univoca: l'errore materiale nei dati formali non comporta inammissibilità solo se il contenuto dell'impugnazione rende certo il provvedimento effettivamente censurato.
- La sanzione di inammissibilità ex art. 366 n. 2 c.p.c. opera quando la sentenza impugnata sia omessa o indicata in modo così incerto da rendere impossibile stabilire con certezza l'oggetto del giudizio di legittimità.
- La verifica dell'ammissibilità del ricorso precede l'esame dei motivi sostanziali: se l'identificazione del provvedimento impugnato è impossibile, la Corte non entra nel merito delle doglianze relative alla violazione di norme sostanziali o processuali.
- Nei giudizi in cui la controparte non si costituisce, la Corte può non pronunciarsi sulle spese; inoltre, per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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