Cassazione Civile, Ordinanza n. 20004/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto proposta per contestare la validità della procura conferita al difensore che aveva redatto e notificato il precetto, deducendone la falsità e la riconducibilità a un mandato ad litem e non ad negotia, nonché chiedendo la declaratoria di nullità, inefficacia o illegittimità del precetto e della sua notifica. I resistenti avevano rinunciato al precetto e chiesto la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese. Gli opponenti non avevano accettato la rinuncia e avevano insistito per il merito, proponendo querela di falso e chiedendo l'ammissione di mezzi istruttori. Il tribunale ha dichiarato l'estinzione dell'opposizione, condannando gli opponenti alle spese. L'appello è stato dichiarato inammissibile dalla corte territoriale ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. I ricorrenti hanno quindi proposto cinque motivi: 1) violazione delle norme su litispendenza, sostenendo che la corte d'appello, quale giudice del gravame, non potesse dichiararla; 2) violazione della disciplina di diritto internazionale privato sulla nomina di un conservatore californiano, deducendo che la nomina del conservator fosse anteriore alla procura e quindi impeditiva della sua validità; 3) violazione delle norme sulla procura e sull'efficacia probatoria dell'atto, perché la corte avrebbe dato per accertata l'ampiezza della procura nonostante la contestazione e la querela di falso; 4) violazione delle norme sulle spese, assumendo che, in caso di cessazione della materia del contendere, il regolamento dovesse seguire la soccombenza virtuale e dunque presupporre l'esame delle istanze istruttorie; 5) omessa ammissione dei mezzi istruttori e omesso esame di un fatto decisivo, per non aver ammesso prove volte a dimostrare l'apocrifia della firma sulla procura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la statuizione sulla litispendenza era impugnabile solo con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., e il ricorso non era stato proposto nei termini del regolamento. Ha dichiarato inammissibili gli altri quattro motivi perché rivolti contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. senza dedurre vizi propri del provvedimento, ma solo censure di merito o relative alle prove e alle spese, che avrebbero dovuto investire la sentenza di primo grado; quanto al motivo sulle spese, è stato qualificato come non motivo perché subordinato alla caducazione dell'ordinanza e privo di specifica doglianza autonoma. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata resa, poiché i resistenti erano rimasti intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma invocata dai ricorrenti in tema di litispendenza, ma la Corte ribadisce che la relativa decisione va impugnata con il rimedio speciale del regolamento di competenza.
È il rimedio esperibile contro il provvedimento che accoglie l'eccezione di litispendenza, essendo tale pronuncia sostanzialmente assimilabile a una decisione sulla competenza.
Il regolamento necessario di competenza deve essere proposto nel termine di trenta giorni; in difetto non è possibile la conversione del motivo di ricorso in regolamento.
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis può essere impugnata in cassazione solo per vizi propri dell'ordinanza.
La Corte ribadisce che il ricorso straordinario contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello è ammesso solo per violazioni processuali proprie del provvedimento.
art. 111, settimo comma, Cost.
Costituisce il fondamento del ricorso straordinario contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ma solo nei limiti dei vizi propri dell'ordinanza.
Invocato dai ricorrenti sulla validità della procura, ma le censure attengono al merito e non a vizi autonomi dell'ordinanza impugnata.
Richiamato in tema di spese processuali, ma senza deduzione di un vizio proprio dell'ordinanza di appello.
Richiamato in relazione alla querela di falso e alla contestazione della procura, ma le doglianze sono state ritenute di merito.
Evocato dai ricorrenti per sostenere l'omessa decisione sulla querela di falso; la Corte non entra nel merito della questione perché la censura è inammissibile.
Richiamato nella narrazione dei fatti per i termini istruttori concessi dal giudice di merito.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla mancata ammissione delle prove.
Invocato sulla fede privilegiata dell'atto pubblico, ma senza che la censura superi il vaglio di ammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dell'obbligo di versare, se dovuto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Richiamato nella descrizione della domanda originaria, senza specifica statuizione della Corte.
Richiamato nella descrizione della domanda originaria, senza specifica statuizione della Corte.
L. 31 maggio 1995, n. 218, titolo III
Evocata dai ricorrenti per contestare il rilievo sulla nomina del conservator californiano, ma la Corte non esamina nel merito la questione per inammissibilità.
Massime di principio
- La pronuncia che accoglie l'eccezione di litispendenza è sostanzialmente assimilata a una decisione sulla competenza e si impugna con regolamento necessario di competenza, non con ricorso ordinario o straordinario in cassazione.
- Il regolamento necessario di competenza deve essere proposto nel termine di trenta giorni; se il termine non è rispettato, il motivo non può essere convertito in regolamento.
- Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. è esperibile il ricorso straordinario per cassazione solo per vizi propri dell'ordinanza, cioè violazioni processuali autonome del provvedimento, non per censure che investono il merito della causa o la valutazione delle prove.
- Le doglianze relative alla validità della procura, alla querela di falso, all'ammissibilità delle prove e alla disciplina delle spese, se non formulate come specifici vizi autonomi dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, sono inammissibili perché avrebbero dovuto investire la decisione di primo grado o il provvedimento sulle spese con un motivo autonomo e specifico.
- Un motivo che prospetti la riforma di una statuizione solo come effetto eventuale dell'accoglimento di altri motivi, senza individuare un autonomo errore del provvedimento impugnato, è un non motivo e non può essere scrutinato nel merito.
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