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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22194/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2003, con cui veniva contestata la tassazione di una plusvalenza derivante dalla vendita di due appezzamenti di terreno. Il contribuente impugnava l'atto, ma i giudici di merito dichiaravano inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo che la sospensione di 90 giorni prevista per l'istanza di accertamento con adesione cessasse con la rinuncia espressa all'istanza. In cassazione il contribuente articolava nove motivi: i primi due contro l'interpretazione dell'art. 6 d.lgs. 218/1997 sulla sospensione dei termini; il terzo per omessa pronuncia sull'illegittimità dell'atto non preceduto da processo verbale di constatazione; dal quarto al sesto per omessa pronuncia e violazioni in tema di determinazione della plusvalenza e di prova del presupposto impositivo; il settimo sulla sottoscrizione dell'atto da parte di soggetto privo di qualifica dirigenziale; l'ottavo e il nono sulla quantificazione delle sanzioni. L'Agenzia delle Entrate si è costituita solo ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui la sospensione di 90 giorni per la richiesta di accertamento con adesione opera in via generale e cessa solo a fronte di una rinuncia irrevocabile e chiara del contribuente; nel caso concreto la rinuncia formale era pacifica ed era stata anche indicata dallo stesso ricorrente. Conseguentemente, il ricorso originario contro l'avviso di accertamento era tardivo e la declaratoria di inammissibilità per intempestività è stata confermata. I motivi ulteriori, attinenti al merito dell'accertamento, sono stati dichiarati assorbiti. Nessuna statuizione sulle spese per assenza di attività difensiva dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sospensione di novanta giorni del termine per impugnare derivante da istanza di accertamento con adesione opera in via generale e non viene meno per il solo decorso del tempo, ma cessa soltanto quando il contribuente manifesti in modo espresso, chiaro e irrevocabile la rinuncia all'istanza.
  • Quando il ricorso originario contro l'atto impositivo è tardivo, la declaratoria di inammissibilità assorbe le censure di merito proposte in cassazione contro l'accertamento, che non possono più essere esaminate.
  • In sede di legittimità, i motivi che investono questioni pregiudiziali di rito, se accolti o comunque ritenuti fondati nel rigetto, rendono superfluo l'esame delle doglianze relative al merito dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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