Cassazione Civile, Ordinanza n. 22194/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2003, con cui veniva contestata la tassazione di una plusvalenza derivante dalla vendita di due appezzamenti di terreno. Il contribuente impugnava l'atto, ma i giudici di merito dichiaravano inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo che la sospensione di 90 giorni prevista per l'istanza di accertamento con adesione cessasse con la rinuncia espressa all'istanza. In cassazione il contribuente articolava nove motivi: i primi due contro l'interpretazione dell'art. 6 d.lgs. 218/1997 sulla sospensione dei termini; il terzo per omessa pronuncia sull'illegittimità dell'atto non preceduto da processo verbale di constatazione; dal quarto al sesto per omessa pronuncia e violazioni in tema di determinazione della plusvalenza e di prova del presupposto impositivo; il settimo sulla sottoscrizione dell'atto da parte di soggetto privo di qualifica dirigenziale; l'ottavo e il nono sulla quantificazione delle sanzioni. L'Agenzia delle Entrate si è costituita solo ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui la sospensione di 90 giorni per la richiesta di accertamento con adesione opera in via generale e cessa solo a fronte di una rinuncia irrevocabile e chiara del contribuente; nel caso concreto la rinuncia formale era pacifica ed era stata anche indicata dallo stesso ricorrente. Conseguentemente, il ricorso originario contro l'avviso di accertamento era tardivo e la declaratoria di inammissibilità per intempestività è stata confermata. I motivi ulteriori, attinenti al merito dell'accertamento, sono stati dichiarati assorbiti. Nessuna statuizione sulle spese per assenza di attività difensiva dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
La sospensione di novanta giorni per l'istanza di accertamento con adesione opera in generale e può cessare solo in presenza di una rinuncia espressa, irrevocabile e univoca del contribuente.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione favorevole al contribuente, ma non accolto dalla Corte.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il termine di proposizione del ricorso nel processo tributario.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma richiamata per il ricorso in cassazione avverso le sentenze della giustizia tributaria.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
Usato come parametro dei vizi denunciati nei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame/omessa pronuncia.
art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4
Invocato per censurare la mancata precedenza del processo verbale di constatazione.
art. 5-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente in relazione al motivo sul processo verbale di constatazione.
art. 82, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato in relazione alla disciplina della plusvalenza e del criterio di determinazione del corrispettivo.
art. 7, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448
Richiamato dal ricorrente in tema di plusvalenze su terreni.
art. 1, comma 91, L. 24 dicembre 2007, n. 244
Richiamato dal ricorrente in tema di plusvalenze e regime fiscale applicabile.
art. 4, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Invocato per contestare la legittimazione del sottoscrittore dell'atto.
artt. 19 e 53 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Richiamati dal ricorrente sulla qualifica e sui poteri dei funzionari dell'amministrazione finanziaria.
Richiamato in relazione all'onere della prova sul presupposto impositivo e sulla legittimazione del sottoscrittore.
art. 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato in tema di sanzioni tributarie.
art. 7 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dal ricorrente sulla quantificazione della sanzione.
art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dal ricorrente sulla quantificazione della sanzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La sospensione di novanta giorni del termine per impugnare derivante da istanza di accertamento con adesione opera in via generale e non viene meno per il solo decorso del tempo, ma cessa soltanto quando il contribuente manifesti in modo espresso, chiaro e irrevocabile la rinuncia all'istanza.
- Quando il ricorso originario contro l'atto impositivo è tardivo, la declaratoria di inammissibilità assorbe le censure di merito proposte in cassazione contro l'accertamento, che non possono più essere esaminate.
- In sede di legittimità, i motivi che investono questioni pregiudiziali di rito, se accolti o comunque ritenuti fondati nel rigetto, rendono superfluo l'esame delle doglianze relative al merito dell'atto impugnato.
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