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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22124/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Locri che, decidendo sull'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, aveva confermato la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il tribunale aveva ritenuto superato il limite reddituale rilevando un reddito dichiarato di euro 12.000,00, calcolato al lordo di oneri deducibili. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 9 e 76 D.P.R. 115/2002, nonché degli artt. 3 e 120 TUIR, sostenendo che per verificare il requisito reddituale dovesse considerarsi il reddito imponibile netto degli oneri deducibili, pari a euro 11.333,00 secondo il rigo RN4 della dichiarazione, dunque inferiore al limite di legge. Con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che il tribunale non si fosse pronunciato sulla necessità di computare il reddito netto e non quello lordo ai fini dell'ammissione al beneficio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il requisito reddituale per il patrocinio a spese dello Stato debba essere verificato sul reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione, cioè sul reddito complessivo depurato degli oneri deducibili. Ha quindi ritenuto che, nella specie, il reddito di euro 11.333,00 fosse inferiore al limite legale e non ostacolasse l'ammissione al beneficio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. L'ordinanza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Locri, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il limite reddituale va verificato sul reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione, ossia sul reddito complessivo al netto degli oneri deducibili previsti dal TUIR.
  • Nel calcolo del reddito rilevante per il patrocinio a spese dello Stato devono essere considerati anche i redditi esenti, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, nonché quelli non dichiarati perché non assoggettati in concreto a imposizione.
  • Se il reddito imponibile dichiarato è inferiore alla soglia di legge e non emergono ulteriori entrate fiscalmente rilevanti, non può essere negata o revocata l'ammissione al beneficio per il solo fatto di aver considerato il reddito lordo.
  • In sede di opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve pronunciarsi sulla corretta modalità di calcolo del reddito rilevante ai fini del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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