Cassazione Civile, Ordinanza n. 22124/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Locri che, decidendo sull'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, aveva confermato la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il tribunale aveva ritenuto superato il limite reddituale rilevando un reddito dichiarato di euro 12.000,00, calcolato al lordo di oneri deducibili. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 9 e 76 D.P.R. 115/2002, nonché degli artt. 3 e 120 TUIR, sostenendo che per verificare il requisito reddituale dovesse considerarsi il reddito imponibile netto degli oneri deducibili, pari a euro 11.333,00 secondo il rigo RN4 della dichiarazione, dunque inferiore al limite di legge. Con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che il tribunale non si fosse pronunciato sulla necessità di computare il reddito netto e non quello lordo ai fini dell'ammissione al beneficio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il requisito reddituale per il patrocinio a spese dello Stato debba essere verificato sul reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione, cioè sul reddito complessivo depurato degli oneri deducibili. Ha quindi ritenuto che, nella specie, il reddito di euro 11.333,00 fosse inferiore al limite legale e non ostacolasse l'ammissione al beneficio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. L'ordinanza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Locri, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma che disciplina l'opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
stabilisce il limite reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da riferire al reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione
art. 76, comma 3, D.P.R. 115/2002
impone di considerare anche redditi esenti IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva
richiamato dal ricorrente tra le norme poste a fondamento della censura
il reddito imponibile è quello complessivo depurato degli oneri deducibili
individua gli oneri deducibili che vanno sottratti dal reddito complessivo
invocato per denunciare l'omessa pronuncia del tribunale sulla questione del computo del reddito
richiamato per la possibile definizione del ricorso in camera di consiglio
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
richiamato quale base per la decisione in camera di consiglio
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il limite reddituale va verificato sul reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione, ossia sul reddito complessivo al netto degli oneri deducibili previsti dal TUIR.
- Nel calcolo del reddito rilevante per il patrocinio a spese dello Stato devono essere considerati anche i redditi esenti, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, nonché quelli non dichiarati perché non assoggettati in concreto a imposizione.
- Se il reddito imponibile dichiarato è inferiore alla soglia di legge e non emergono ulteriori entrate fiscalmente rilevanti, non può essere negata o revocata l'ammissione al beneficio per il solo fatto di aver considerato il reddito lordo.
- In sede di opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve pronunciarsi sulla corretta modalità di calcolo del reddito rilevante ai fini del beneficio.
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