Cassazione Civile, Ordinanza n. 22101/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Una società aveva presentato domanda di insinuazione tardiva al passivo del fallimento di altra società per un credito derivante da pagamenti effettuati mediante assegni bancari. Il giudice delegato aveva dichiarato la domanda ultratardiva perché proposta oltre il termine annuale previsto dalla legge fallimentare; il tribunale aveva confermato il rigetto dell'opposizione ex art. 98 l.fall. La ricorrente ha impugnato il decreto con due motivi, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 101, ultimo comma, l.fall. e dell'art. 1218 c.c., sostenendo che il ritardo non fosse a lei imputabile e che comunque non vi fosse pregiudizio per la curatela. Dalla sentenza emerge però che il ricorso per cassazione è stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto del tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la notifica del ricorso per cassazione è stata avviata oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto del tribunale, termine previsto dall'art. 99, ultimo comma, l.fall. La Corte ha rilevato che la disciplina speciale delle impugnazioni nello stato passivo, improntata a celerità e speditezza, giustifica la riduzione del termine e non viola il diritto di difesa. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione relativa al raddoppio del contributo unificato, richiamando la funzione dissuasiva della norma per le impugnazioni non accolte; non ha statuito sulle spese per mancanza di difese della curatela.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo, nel caso di specie utilizzata per contestare il provvedimento del giudice delegato.
art. 99, ultimo comma, l.fall.
prevede che il ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale sia proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria.
art. 101, primo comma, l.fall.
fissa il termine annuale per l'insinuazione tardiva al passivo, richiamato come base del rigetto per ultratardività della domanda.
art. 101, ultimo comma, l.fall.
invocato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di imputabilità del ritardo nell'insinuazione tardiva.
art. 1218 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla non imputabilità del ritardo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte poiché l'impugnazione era tardiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, invocata dalla ricorrente.
art. 24 Cost.
richiamato per escludere che il termine ridotto per il ricorso per cassazione comprimesse il diritto di difesa.
art. 3 Cost.
richiamato nel contrasto dedotto sulla disciplina del contributo unificato, ritenuto manifestamente infondato.
artt. 47 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamati dalla ricorrente quale parametro di tutela del diritto di difesa; la Corte ha escluso la violazione di tali norme.
art. 6 CEDU
richiamato dalla ricorrente per contestare il termine breve e la disciplina del contributo unificato; la Corte ha escluso ogni lesione del diritto di difesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di impugnazione inammissibile o improcedibile; la Corte ne ha affermato l'applicazione nel caso di specie.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, il ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria.
- La disciplina speciale delle impugnazioni nello stato passivo, caratterizzata da celerità e semplificazione, giustifica un termine breve per il ricorso in cassazione senza violare il diritto di difesa, se il termine è comunque ragionevole per predisporre l'impugnazione.
- Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine speciale previsto dalla legge fallimentare, esso è inammissibile indipendentemente dal merito delle doglianze sulla tardività o ultratardività dell'insinuazione al passivo.
- La previsione del raddoppio del contributo unificato per le impugnazioni dichiarate inammissibili risponde a una finalità dissuasiva e di ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22102/2022 del 13/07/2022
- ordinanza_civile · 13 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22122/2022 del 13/07/2022
- ordinanza_civile · 13 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22124/2022 del 13/07/2022
- ordinanza_civile · 13 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22125/2022 del 13/07/2022
- ordinanza_civile · 13 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22126/2022 del 13/07/2022
- ordinanza_civile · 13 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22127/2022 del 13/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →