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Legge

LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Normativa italiana001G0509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge finanziaria 2002 determina i saldi di finanza pubblica per il 2002-2004 e introduce misure fiscali per famiglie, sordomuti e imprese farmaceutiche. Disciplina rivalutazioni e assegnazioni di beni d’impresa, affrancamento di riserve, rideterminazione dei valori fiscali di partecipazioni e terreni mediante imposta sostitutiva, oltre a modifiche societarie e procedurali. Molte disposizioni operano con termini originari 2002-2004, mentre gli artt. 5 e 7 sono stati periodicamente prorogati e aggiornati.

Finanziaria 2002: bilancio pubblico e misure fiscali su famiglie, imprese, partecipazioni e terreni

Legge finanziaria 2002 e principali misure fiscali

La legge definisce gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004 e introduce una serie di regimi fiscali agevolativi e transitori riguardanti famiglie, imprese, beni aziendali, riserve, partecipazioni e terreni.

Saldi di finanza pubblica e destinazione delle maggiori entrate

Per il 2002 il saldo netto da finanziare è fissato, in termini di competenza, in 33.157 milioni di euro, al netto di 14.649 milioni per regolazioni debitorie. Il ricorso massimo al mercato finanziario è stabilito in 224.636 milioni di euro, comprendendo fino a 2.066 milioni di indebitamento estero relativo a interventi non inclusi nel bilancio di previsione.

Per il 2003 e il 2004 sono fissati i seguenti limiti:

  • saldo netto da finanziare a legislazione vigente: rispettivamente 31.659 e 29.800 milioni di euro, al netto delle regolazioni debitorie;
  • ricorso al mercato: rispettivamente 219.367 e 225.684 milioni di euro;
  • saldo netto da finanziare programmatico: rispettivamente 29.955 e 26.339 milioni di euro;
  • ricorso al mercato programmatico: rispettivamente 217.663 e 222.223 milioni di euro.

I limiti del ricorso al mercato sono calcolati al netto delle operazioni dirette al rimborso anticipato o alla ristrutturazione di passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Entro il 30 giugno 2002 il Governo deve presentare alle Camere una relazione analitica sugli effetti degli incentivi fiscali agli investimenti e allo sviluppo sull’andamento delle entrate, indicando dati, metodi di quantificazione e fonti. Fino alla presentazione della relazione non possono essere emanati i decreti previsti dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 383/2001.

Le maggiori entrate rispetto alle previsioni per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono destinate prioritariamente al conseguimento dei saldi fissati dalla legge. Sono ammesse deroghe per calamità naturali, esigenze improrogabili di sicurezza nazionale ed emergenze economico-finanziarie. Le eccedenze rispetto agli obiettivi di saldo sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, in coerenza con il Documento di programmazione economico-finanziaria.

Detrazioni per familiari e spese di interpretariato

La disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia viene modificata con riferimento ai figli e agli altri soggetti fiscalmente rilevanti conviventi o percettori di assegni alimentari non derivanti da provvedimenti giudiziari.

Dal 1° gennaio 2002 la detrazione ordinaria per ciascun figlio è fissata in 285,08 euro, aumentata a 303,68 euro o a 336,73 euro per i figli successivi al primo quando il reddito complessivo non supera 51.645,69 euro. Dal 2002 la detrazione è pari a 516,46 euro per ciascun figlio nei limiti reddituali previsti per nuclei con uno, due o tre figli, nonché per contribuenti con almeno quattro figli.

Per ciascun figlio portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 la detrazione è elevata a 774,69 euro. La detrazione prevista per il primo figlio può essere applicata solo se più conveniente rispetto a quella spettante per il coniuge.

Sono inoltre detraibili le spese sostenute dai soggetti riconosciuti sordomuti per servizi di interpretariato.

Spese delle imprese farmaceutiche

È abrogata la precedente disciplina sulla deducibilità delle spese sostenute dalle imprese produttrici di medicinali per congressi, convegni e viaggi collegati.

Le spese di pubblicità dei medicinali effettuate dalle aziende farmaceutiche tramite convegni e congressi sono deducibili nella misura del 20% ai fini del reddito d’impresa. La deduzione è subordinata all’autorizzazione ministeriale alla partecipazione, rilasciata espressamente oppure mediante silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge.

Per l’anno 2002 è sospesa l’applicazione della disposizione agevolativa prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 388/2000.

Rivalutazione e fuoriuscita di beni dal patrimonio d’impresa

La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni prevista dalla legge n. 342/2000 può essere effettuata anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio dell’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo il cui termine di approvazione scada dopo l’entrata in vigore della legge.

Il maggior valore rivalutato è riconosciuto fiscalmente ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP dal secondo esercizio successivo a quello cui si riferisce la rivalutazione.

Gli imprenditori individuali che al 30 novembre 2001 utilizzavano immobili strumentali possono optare, entro il 30 aprile 2002, per l’esclusione degli immobili dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2002. L’opzione comporta un’imposta sostitutiva del 10% sulla differenza tra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto, con una maggiorazione pari al 30% dell’IVA applicabile al valore normale quando la cessione dell’immobile è soggetta a IVA.

Il valore normale degli immobili è determinato applicando i moltiplicatori previsti dalle leggi d’imposta alle rendite catastali o alle rendite attribuite secondo la disciplina richiamata dalla norma.

Il versamento dell’imposta sostitutiva è previsto secondo il seguente calendario:

  • 40% entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001;
  • quota residua in due rate di pari importo, entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo 2003;
  • interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

Assegnazioni, cessioni e trasformazioni societarie

Il regime agevolato previsto dall’articolo 29 della legge n. 449/1997 si applica anche alle assegnazioni effettuate e alle trasformazioni realizzate entro il 30 novembre 2002. È richiesto che i soci risultino iscritti nel libro soci al 30 settembre 2001 oppure siano iscritti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge sulla base di un titolo di trasferimento con data certa anteriore al 1° ottobre 2001.

Lo stesso regime si applica alle cessioni onerose di beni ai soci aventi i requisiti richiesti. Se il corrispettivo è inferiore al valore normale, ai fini dell’imposta sostitutiva deve essere assunto un valore non inferiore al valore normale determinato secondo la disciplina fiscale o secondo i criteri previsti dalla legge n. 449/1997.

Per le partecipazioni non quotate il valore del patrimonio netto deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da professionisti abilitati. La perizia deve riferirsi all’intero patrimonio sociale e a una data compresa nei trenta giorni anteriori alla deliberazione o alla realizzazione dell’assegnazione o cessione.

Le società devono versare l’imposta sostitutiva secondo il seguente calendario:

  • 40% entro il 16 dicembre 2002;
  • residuo in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 e il 16 maggio 2003.

La disciplina della rivalutazione dei beni prevista dagli articoli 17-20 della legge n. 342/2000 può essere applicata anche ai beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2001. In tale ipotesi le aliquote dell’imposta sostitutiva sono ridotte dal 19% al 12% e dal 15% al 9%, con versamento in tre rate senza interessi nel 2002, 2003 e 2004, rispettivamente nella misura del 20%, 35% e 45%.

Riserve e fondi in sospensione d’imposta

Le riserve e gli altri fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2001, anche se imputati a capitale o fondo di dotazione, possono essere assoggettati a un’imposta sostitutiva del 19%.

L’imposta è liquidata nella dichiarazione dei redditi dell’esercizio interessato e versata in tre rate:

  • 45% entro il termine del saldo delle imposte dell’esercizio;
  • 35% entro il termine del saldo dell’esercizio successivo;
  • 20% entro il termine del saldo del secondo esercizio successivo.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi del 3% annuo. Le riserve assoggettate all’imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ma rilevano ai fini del credito d’imposta sugli utili secondo i criteri stabiliti dalla norma. L’imposta è indeducibile e può essere imputata alle riserve o al capitale.

L’importo delle riserve o dei fondi affrancati, la relativa denominazione e gli eventuali utilizzi devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. Per liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni e contenzioso si applicano le disposizioni sulle imposte sui redditi.

Rideterminazione dei valori fiscali delle partecipazioni

Per determinare plusvalenze e minusvalenze relative a titoli, quote e diritti, negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il contribuente può assumere il valore normale al 1° gennaio di ciascun anno in luogo del costo o valore di acquisto, pagando un’imposta sostitutiva entro il 30 novembre dello stesso anno.

Per le partecipazioni non negoziate il valore normale corrisponde alla quota del patrimonio netto della società, associazione o ente risultante da una perizia giurata redatta da un dottore commercialista, esperto contabile o revisore legale. Per le partecipazioni negoziate il valore è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di dicembre dell’anno precedente.

La disciplina originaria prevede un’imposta sostitutiva del 21%, elevata al 36% per partecipazioni non negoziate emesse da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato secondo i criteri richiamati dalla norma. L’imposta ordinaria può essere rateizzata in un massimo di tre rate annuali con interessi del 3%; quella relativa ai soggetti a fiscalità privilegiata non è rateizzabile.

La perizia deve essere redatta e giurata entro il 30 novembre e conservata insieme ai dati dell’estensore, al codice fiscale della società partecipata e alle ricevute dei versamenti. Il valore rideterminato non consente di realizzare minusvalenze utilizzabili fiscalmente. Gli intermediari possono utilizzare il nuovo valore solo dopo aver ricevuto copia della perizia e dei relativi dati identificativi.

La spesa della perizia è deducibile in cinque quote costanti se sostenuta dalla società partecipata; se sostenuta dai possessori, incrementa il valore di acquisto della partecipazione in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta. La disciplina non si applica, ai fini indicati dalla norma, alle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

Le disposizioni sono state successivamente prorogate e modificate per numerosi anni, fino alle rideterminazioni riferite a partecipazioni possedute al 1° gennaio 2024. Per tale ultima proroga risultano previsti:

  • aliquota del 16% per le partecipazioni;
  • termine di pagamento e di redazione e giuramento della perizia al 30 giugno 2024;
  • possibilità di rateazione in tre rate annuali con interessi del 3% sulle successive alla prima.

Il comma 1-bis dell’articolo 5 risulta abrogato dalla legge n. 207/2024.

Modifica alla disciplina delle società a responsabilità limitata

La modifica dell’articolo 2474 del codice civile estende il riferimento alle somme dovute dai soci anche a quelle relative alle società di nuova costituzione, secondo la formulazione inserita nel secondo comma della disposizione codicistica.

Rideterminazione dei valori fiscali dei terreni

I contribuenti possono optare per la rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio dell’anno di esercizio dell’opzione. Il valore rideterminato sostituisce il costo o valore di acquisto nella determinazione delle plusvalenze.

L’opzione richiede una perizia giurata di stima redatta da un professionista appartenente agli albi indicati dalla norma. L’imposta sostitutiva originariamente prevista è pari al 18% del valore periziato e deve essere versata entro il 30 novembre dell’anno di esercizio dell’opzione.

Sono previste le seguenti regole operative:

  • rateazione fino a tre rate annuali di pari importo;
  • interessi del 3% sulle rate successive alla prima;
  • redazione e giuramento della perizia entro il 30 novembre;
  • conservazione della perizia, dei dati del professionista e delle ricevute di versamento;
  • deduzione del costo della perizia mediante incremento del valore del terreno, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta.

Il valore rideterminato costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.

Anche la disciplina dei terreni è stata prorogata e modificata in più occasioni. L’ultimo aggiornamento riportato estende la possibilità di rideterminazione ai terreni posseduti al 1° gennaio 2024, con perizia e versamento entro il 30 giugno 2024 e aliquota del 16%.

Attuazione e adempimenti telematici

L’attuazione delle disposizioni sui beni d’impresa è demandata a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Per le domande, denunce e atti trasmessi telematicamente al registro delle imprese, il termine previsto dalla legge n. 340/2000 è esteso da uno a due anni. Un decreto ministeriale deve disciplinare il pagamento dell’imposta di bollo e approvare una nuova tariffa differenziata per società di capitali, società di persone e imprese individuali.

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