Cassazione Civile, Ordinanza n. 22122/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il verbale con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 214, comma 8, del Codice della strada, per avere circolato con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. In primo grado l'opposizione era stata respinta e la decisione era stata confermata in appello, sul rilievo della sussistenza degli elementi oggettivi dell'illecito e della mancata prova, da parte dell'interessato, di non avere ricevuto il preavviso di fermo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione degli artt. 214, comma 8, C.d.S. e 3 L. 689/1981, assumendo che per la sussistenza dell'illecito l'Amministrazione dovesse provare l'avvenuta notificazione del preavviso di fermo, mancando la quale difetterebbe l'elemento soggettivo e non sarebbe configurabile una responsabilità oggettiva; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 3 L. 689/1981, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, per avere il giudice di merito addossato al trasgressore la prova della mancata notificazione del preavviso, invece spettante all'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non avesse affatto configurato una responsabilità oggettiva del ricorrente, ma avesse applicato correttamente i principi sull'illecito amministrativo di mera trasgressione. Secondo la Corte, nell'illecito amministrativo la colpa è desumibile dalla violazione della norma e, nel caso specifico, l'Amministrazione era tenuta a provare soltanto la circolazione del veicolo sottoposto a fermo; spettava invece all'incolpato dimostrare che il preavviso di fermo non gli era stato notificato, ovvero che il vincolo non era per lui prevedibile o che la condotta era inesigibile. Poiché i motivi di ricorso miravano in realtà a una diversa ricostruzione del riparto dell'onere della prova già correttamente applicato dai giudici di merito, la censura è stata ritenuta inammissibile. Non è stata pronunciata condanna alle spese, in ragione della mera resistenza della Prefettura. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 214, comma 8, Codice della strada
la circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo integra l'illecito sanzionato; ai fini della contestazione rileva la condotta di circolazione con il vincolo in atto.
art. 3 L. 689/1981
nelle sanzioni amministrative è sufficiente, per la colpa, la prova della condotta inosservante; l'incolpato deve provare l'inesigibilità del comportamento o circostanze che rendano non rimproverabile la violazione.
art. 2697 c.c.
il riparto dell'onere probatorio resta a carico dell'Amministrazione per i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, ma, nella violazione di mera condotta, l'interessato deve provare i fatti impeditivi o esimenti allegati.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la possibile definizione camerale del ricorso in sede di legittimità.
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle sanzioni amministrative per illeciti di mera trasgressione, l'amministrazione deve provare la condotta vietata, mentre la prova dell'inesigibilità della condotta o delle circostanze esimenti grava sull'incolpato.
- La colpevolezza nell'illecito amministrativo può essere desunta dalla violazione della norma, senza necessità di dimostrare un autonomo elemento psicologico quando la fattispecie è connotata da mera condotta inosservante.
- In tema di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo, l'amministrazione deve provare la circolazione del veicolo gravato dal vincolo; spetta al trasgressore dimostrare la mancata notifica del preavviso o la non prevedibilità del vincolo, quale fatto impeditivo o esimente.
- Una censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile quando si risolve in una contestazione della valutazione delle prove o della ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, se il riparto dell'onere probatorio è stato correttamente applicato.
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