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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22102/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un ex dipendente di una banca in liquidazione coatta amministrativa propose opposizione allo stato passivo ex art. 87 del d.lgs. 385/1993, chiedendo l’ammissione, con privilegio, di un credito derivante da versamenti al Fondo Integrativo Pensioni effettuati nel periodo 1983-1996, comprensivi di quote del premio annuale di rendimento e di accessori. Il tribunale ammise solo una minima somma a titolo di interessi legali in chirografo; la corte d’appello, in sede non definitiva, ritenne invece fondata in parte la domanda e dispose una CTU per quantificare le quote dovute. Con sentenza definitiva riconobbe al creditore un importo maggiore, in via privilegiata, con rivalutazione e interessi. La società in liquidazione ricorse per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme processuali e del principio dispositivo, per avere la corte d’appello valorizzato documenti esaminati dal CTU ma non ritualmente prodotti, ritenendo sanata la nullità della CTU; (2) violazione delle norme in tema di rapporto di lavoro e di crediti retributivi, perché il credito sarebbe stato qualificato erroneamente come retributivo con cumulo di interessi e rivalutazione; (3) violazione delle norme sulla liquidazione coatta e sui privilegi, per avere riconosciuto il privilegio a un credito che la ricorrente riteneva non privilegiato e per avere fissato il termine finale di maturazione di interessi e rivalutazione alla data di deposito dello stato passivo anziché alla data di apertura della liquidazione coatta amministrativa.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ma ha accolto il terzo. Ha confermato che la nullità della consulenza tecnica dovuta all’utilizzo di documenti non ritualmente prodotti è una nullità relativa, sanabile se non tempestivamente eccepita dalla parte nella prima difesa successiva al deposito della CTU. Ha anche confermato la natura previdenziale dei contributi al fondo integrativo e, quindi, la spettanza della rivalutazione monetaria e degli interessi secondo i principi richiamati. Tuttavia ha ritenuto erroneo il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. a un credito di natura previdenziale complementare e ha affermato che, in mancanza di privilegio, ai sensi dell’art. 55 l.fall. applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa, interessi e rivalutazione devono fermarsi alla data del provvedimento che dispone la procedura, non alla data di deposito dello stato passivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 87 d.lgs. 385/1993

    norma posta a base dell’opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa

  • artt. 101, 115, 116, 345 e 157 c.p.c.

    artt 101, 115, 116, 345 e 157 cpc

    richiamati per censurare l’utilizzo di documenti non ritualmente prodotti e la dedotta nullità della CTU; la Corte ribadisce che la nullità è relativa e va eccepita tempestivamente

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    art. 360 1 comma nr 3 cpc

    norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso

  • art. 2099 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare la qualificazione del credito, ma la Corte conferma la natura previdenziale dei versamenti al fondo

  • art. 429, comma 3, c.p.c.

    richiamato per la questione del cumulo tra interessi e rivalutazione nei crediti di lavoro/previdenziali

  • art. 80 d.lgs. 385/1993

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa

  • art. 55 l.fall.

    in assenza di privilegio, il corso di interessi e rivalutazione si arresta alla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; la norma è applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa

  • art. 2751-bis n. 1 c.c.

    privilegio riservato ai crediti ivi indicati, non estensibile al credito previdenziale complementare oggetto della controversia

  • artt. 2734 e 2735 c.c.

    esclusa l’applicabilità del regime di privilegio previsto per forme di assistenza obbligatoria

  • L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6

    L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16,comma 6

    il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione è previsto per le forme di previdenza obbligatoria a tutela del bilancio statale

  • art. 442 c.p.c.

    richiamato tramite la sentenza della Corte costituzionale che ha imposto il riconoscimento degli interessi legali e del maggior danno da svalutazione per i crediti previdenziali

  • sentenza Corte cost. n. 156/1991

    ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevede interessi legali e maggior danno per i crediti previdenziali

  • sentenza Corte cost. n. 326/1983

    richiamata per delimitare l’ambito dei privilegi ex art. 2751-bis c.c.

  • sentenza Corte cost. n. 1/1998

    richiamata per delimitare l’ambito dei privilegi ex art. 2751-bis c.c.

  • sentenza Corte cost. n. 220/2002

    richiamata per delimitare l’ambito dei privilegi ex art. 2751-bis c.c.

Massime di principio

  • In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’acquisizione o l’utilizzazione di documenti non ritualmente prodotti, se avvenuta in violazione del contraddittorio e del principio dispositivo nei limiti consentiti dall’ordinamento, integra una nullità relativa della CTU, che deve essere eccepita dalla parte nella prima difesa o istanza successiva al deposito dell’elaborato o alla conoscenza del vizio; in difetto, la nullità si sana.
  • La sola deduzione del consulente di parte durante le operazioni peritali non sostituisce l’eccezione processuale della parte, che resta necessaria per far valere la nullità della consulenza.
  • I contributi versati dal datore di lavoro a un fondo di previdenza complementare hanno natura previdenziale e non retributiva; su tali crediti può trovare applicazione il regime della rivalutazione monetaria e degli interessi secondo i principi elaborati per i crediti previdenziali non pubblicistici.
  • Il privilegio generale ex art. 2751-bis n. 1 c.c. non è estensibile, in via automatica, ai crediti di natura previdenziale complementare, quando la fattispecie non rientri testualmente nelle categorie privilegiate previste dalla norma.
  • In assenza di privilegio, nella liquidazione coatta amministrativa il corso di interessi e rivalutazione del credito si arresta alla data del provvedimento che apre la procedura, per effetto del richiamo alla disciplina dell’art. 55 l.fall.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniMutuoContributi previdenzialiLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileBancario e finanziarioPrevidenzaFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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