Cassazione Civile, Ordinanza n. 22126/2022 del 13/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il professionista aveva chiesto la liquidazione dei compensi per una serie di difese d'ufficio svolte in favore di più imputati, sostenendo di avere eseguito l'attività indicata nella nota e di avere inutilmente tentato il recupero dei crediti. Il Tribunale di Brindisi aveva respinto l'istanza ritenendo che, nel caso concreto, l'attività del difensore si fosse limitata a una comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza, inviata dopo la scadenza del termine per impugnare e senza prospettare opzioni difensive o strategie processuali, con conseguente insussistenza di una vera attività di studio remunerabile. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell'art. 31 disp. att. c.p.p. e dell'art. 116 D.P.R. 115/2002, assumendo che l'attività del difensore d'ufficio debba essere comunque remunerata e che, nel caso, lo studio fosse stato effettivamente svolto; 2) violazione degli artt. 324 e 2909 c.c., sostenendo che la sussistenza dell'attività di studio fosse già stata riconosciuta da decreti ingiuntivi non opposti divenuti definitivi nei confronti degli assistiti, con efficacia riflessa anche verso il Ministero; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c., per asserita motivazione carente del provvedimento del tribunale nella parte in cui aveva escluso che il ricorrente avesse informato i clienti della possibilità di impugnare, nonostante un'impugnazione non avrebbe avuto utilità.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha ritenuto che l'accertamento compiuto dal Tribunale sulla natura dell'attività effettivamente svolta dal difensore fosse una valutazione di merito non sindacabile in cassazione. Ha inoltre escluso che i decreti ingiuntivi non opposti ottenuti verso i singoli assistiti potessero produrre giudicato nel diverso giudizio di liquidazione contro il Ministero, trattandosi di provvedimenti emessi tra parti diverse; tali decreti avevano soltanto valore di fatto dimostrativo dell'infruttuoso tentativo di recupero del credito. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha rilevato che il tribunale aveva dato una spiegazione adeguata e che il controllo di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al minimo costituzionale, sicché è denunciabile solo l'assenza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La disposizione è stata invocata dal ricorrente a sostegno della remunerabilità dell'attività del difensore d'ufficio, ma la Corte non ne ha tratto un principio diverso da quello secondo cui resta decisivo l'accertamento in fatto dell'effettiva attività svolta.
È stata richiamata dal ricorrente per sostenere il diritto al compenso del difensore d'ufficio; la Corte ha confermato che la liquidazione presuppone la verifica dell'attività concretamente espletata.
È stato escluso che i decreti ingiuntivi non opposti potessero spiegare giudicato nel diverso giudizio di liquidazione contro il Ministero, poiché formatisi tra parti diverse.
La Corte ha negato che il giudicato formatosi nei rapporti con gli assistiti potesse vincolare il giudice del procedimento di liquidazione promosso contro il Ministero.
La doglianza sul vizio di motivazione è stata respinta perché la motivazione del tribunale è stata ritenuta adeguata; il sindacato di legittimità è limitato alle ipotesi estreme di motivazione inesistente, apparente o incomprensibile.
È stata richiamata come base per la trattazione in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato.
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
È stata richiamata per la possibile definizione del ricorso in camera di consiglio.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto se previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di liquidazione dei compensi professionali, l'accertamento sull'effettiva attività svolta dal difensore è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- Un provvedimento giudiziale definitivo intervenuto in un diverso rapporto processuale tra soggetti diversi non produce giudicato vincolante nel giudizio promosso contro un terzo; può semmai valere come elemento fattuale o indiziario.
- La remunerazione dell'attività del difensore d'ufficio presuppone una prestazione concretamente eseguita e riconducibile a un'attività professionale effettiva, non essendo sufficiente una mera comunicazione materiale priva di reale studio della controversia.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al cosiddetto minimo costituzionale: è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
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