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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16212/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un medico convenzionato aveva ottenuto decreto ingiuntivo per differenze retributive nei confronti dell'ASL. L'azienda aveva proposto opposizione, poi respinta in primo grado, e in appello aveva ottenuto un accoglimento solo parziale limitatamente all'indennità di rischio. In cassazione, il medico ha dedotto tre motivi: (i) violazione delle norme che regolano la contrattazione collettiva del rapporto convenzionale, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere nulla la clausola dell'accordo integrativo regionale Abruzzo 2006 che prevedeva un compenso aggiuntivo generalizzato; (ii) falsa applicazione degli artt. 8, 14 e 72 dell'Accordo collettivo nazionale 2005, sostenendo che il compenso previsto non fosse omnicomprensivo e che fosse legittimo riconoscere compensi ulteriori; (iii) violazione degli artt. 1344 e 1362 c.c. e degli artt. 115 e 416 c.p.c., contestando l'affermazione di un automatismo illegittimo nell'attribuzione dell'indennità, esistendo specifici rischi connessi all'attività svolta. L'ASL ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con sette motivi, sostenendo in sintesi che: le delibere regionali e aziendali erano vincolanti e imposte dal piano di rientro sanitario; i compensi ridotti riguardavano prestazioni facoltative extra-LEA e potevano essere rimodulati unilateralmente; la condotta successiva del medico integrava accettazione per fatti concludenti; i compensi per nuclei di cure primarie e altre voci erano incentivi legati ad adesioni volontarie; le clausole contrastanti con gli strumenti di programmazione economica erano nulle; e gli atti amministrativi di riduzione non potevano essere disapplicati. La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi del ricorso principale e li ha ritenuti infondati, richiamando il precedente della stessa sezione secondo cui la contrattazione decentrata non può derogare agli accordi nazionali e, nel caso specifico, è nulla la previsione regionale di un'indennità di rischio generalizzata per tutti i medici di continuità assistenziale. Ha poi rigettato il ricorso incidentale dell'ASL, affermando il principio per cui gli aspetti economici del rapporto convenzionale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali devono conformarsi a pena di nullità i contratti individuali; la disciplina del rientro dai disavanzi sanitari non può derogare a quella contrattuale e le sopravvenute esigenze di riduzione della spesa devono essere attuate nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e delle competenze dei diversi livelli di contrattazione, risultando illegittimo l'atto unilaterale di riduzione del compenso adottato dalla PA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del medico sia il ricorso incidentale dell'ASL. Ha confermato il principio già affermato dalla propria giurisprudenza: la contrattazione collettiva decentrata regionale non può introdurre, in modo generalizzato, un'indennità aggiuntiva in contrasto con la disciplina nazionale del rapporto convenzionale dei medici di medicina generale e di continuità assistenziale, ma, al tempo stesso, ha respinto anche le doglianze dell'ASL sulla possibilità di ridurre unilateralmente i compensi per esigenze di contenimento della spesa sanitaria. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dichiarato l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel rapporto convenzionale dei medici di medicina generale e di continuità assistenziale con il SSN, gli aspetti economici sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e integrativi; la contrattazione decentrata deve conformarsi a tali fonti e, se introduce previsioni incompatibili con la disciplina nazionale, la clausola è nulla.
  • Le esigenze sopravvenute di contenimento della spesa sanitaria non consentono alla pubblica amministrazione di ridurre unilateralmente i compensi dovuti ai medici convenzionati: la rimodulazione economica deve avvenire nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e delle competenze dei diversi livelli contrattuali.
  • La disciplina del rientro dai disavanzi sanitari e gli atti amministrativi adottati in sua attuazione non possono prevalere sulle regole della contrattazione collettiva del rapporto convenzionale, ove introducano modifiche economiche non previste o non consentite dagli accordi nazionali.
  • Nel valutare clausole e compensi del rapporto convenzionale, il giudice deve verificare la coerenza tra accordo nazionale, accordo integrativo regionale e singole determinazioni applicative, distinguendo tra incentivi legittimamente collegati a specifiche condizioni o attività e compensi generalizzati incompatibili con la fonte sovraordinata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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