Cassazione Civile, Ordinanza n. 16221/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
Le due parti avevano chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 18870/2022. Dalla motivazione di tale ordinanza risultava che l'Università degli Studi di Milano era stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore di una sola delle due ricorrenti, mentre nel dispositivo era stata erroneamente indicata l'altra. Il vizio era quindi una difformità tra la volontà del giudice, desumibile dalla motivazione, e la sua rappresentazione grafica nel dispositivo. Il ricorso per correzione è stato fondato sull'art. 287 c.p.c., deducendo che la correzione non avrebbe inciso sul contenuto sostanziale della decisione ma solo sull'esatta trascrizione del nominativo della beneficiaria della condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha precisato che, nel dispositivo dell'ordinanza n. 18870/2022, il riferimento alla beneficiaria delle spese processuali deve intendersi fatto a Margit Kohl e non a Mirella Fantin, restando fermo ogni altro punto del provvedimento. Ha inoltre affermato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è pronunciabile una condanna alle spese del procedimento, per la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del relativo provvedimento.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
La correzione dell'errore materiale è ammessa quando vi sia un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile dal testo del provvedimento e dal confronto tra dispositivo e motivazione, senza incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.
art. 391-bis c.p.c.
È richiamato quale base procedurale del provvedimento di correzione emesso dalla Corte di cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato quale base procedurale per la trattazione in camera di consiglio del procedimento di correzione.
art. 91 c.p.c.
Non si applica al procedimento di correzione degli errori materiali, poiché esso non ha natura contenziosa e non consente una pronuncia sulle spese.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile solo per rettificare discrepanze meramente grafiche tra volontà decisoria e testo del provvedimento, quando l'errore sia desumibile dal solo confronto tra motivazione e dispositivo.
- La correzione non può modificare il contenuto concettuale o sostanziale della decisione, ma solo eliminarne l'inesatta trascrizione o rappresentazione formale.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non può essere pronunciata condanna alle spese del procedimento, perché manca una vera soccombenza in un giudizio contenzioso.
- Quando motivazione e dispositivo divergono in ordine all'individuazione del soggetto tenuto o beneficiario delle spese, la correzione può riguardare il solo nominativo erroneamente trascritto, lasciando fermo il resto della decisione.
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