Cassazione Civile, Ordinanza n. 16233/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a un credito dell'INPS, seguita da successive intimazioni di pagamento. La Corte d'appello ha ritenuto prescritto il credito previdenziale, osservando che la prescrizione quinquennale, interrotta dalla notifica della cartella del 17 marzo 2001, era già integralmente maturata alla data della successiva intimazione del 10 giugno 2008. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995, sostenendo che tra la cartella e la prima intimazione era intervenuta una richiesta di pagamento del 19 agosto 2005, mai contestata, idonea a interrompere la prescrizione. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura non investiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma introduceva una diversa ricostruzione del fatto storico; inoltre ha evidenziato la mancanza di specificità del motivo, per difetto di trascrizione dell'atto e della relativa raccomandata, necessari per la comprensione della doglianza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo dedotto fosse diretto, in realtà, a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e non la regola di diritto applicata; ha aggiunto che, in ogni caso, la doglianza era priva di specificità per difetto di adeguata trascrizione degli atti richiamati. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché le parti intimate non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995
richiamato come norma sulla prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali; la Corte non entra nel merito dell'interpretazione, perché dichiara inammissibile il motivo che la invoca.
la censura per violazione di legge non può essere usata per rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
il vizio di motivazione omessa/insufficiente è estraneo alla doglianza proposta; in ogni caso non era configurabile perché il giudice di merito aveva esaminato la comunicazione del 2005, ritenendola non decisiva.
ratione temporis applicabile
il ricorso deve essere specifico e contenere la puntuale trascrizione degli atti su cui si fondano le censure, quando ciò sia necessario a comprenderle.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
norma sul procedimento camerale con riserva di deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
sussistendo i presupposti processuali, viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La censura di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste dell'errore di diritto, mira in realtà a sovvertire l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
- Il ricorrente per cassazione deve aggredire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; se si limita a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda storica, il motivo non è idoneo a fondare il vizio denunciato.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone un'omissione o una carenza nell'esame di un fatto decisivo; non ricorre quando il fatto è stato esaminato dal giudice di merito, ancorché ritenuto non decisivo.
- Il requisito di specificità del ricorso impone la trascrizione, almeno nei passaggi essenziali, degli atti e documenti posti a fondamento della censura, quando la loro conoscenza sia necessaria per valutarne la fondatezza.
- In materia di crediti previdenziali, la questione della prescrizione va affrontata sulla base degli atti interruttivi riferibili al credito oggetto di causa e della corretta ricostruzione cronologica degli eventi rilevanti.
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