Cassazione Civile, Ordinanza n. 16203/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un addetto ad attività di vigilanza e centrale operativa, che aveva chiesto il riconoscimento dell'inquadramento nel IV livello Super del CCNL vigilanza privata dal 1 luglio 2009, con conseguenti differenze retributive, sostenendo di avere svolto mansioni superiori. La corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che il contratto integrativo territoriale non impedisse tale inquadramento e che le mansioni concretamente svolte, in particolare la gestione di sistemi tecnologicamente complessi e delle attività di controllo, fossero compatibili con il livello IV Super. Le due società datrici di lavoro hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con censure sostanzialmente sovrapponibili, la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale e degli artt. 21, 31 e 32 del contratto integrativo territoriale, sostenendo che quelle disposizioni escludessero un automatismo di inquadramento superiore per gli addetti alla centrale operativa e che fosse stata mal interpretata la nozione di 'gestione del controllo'. Hanno inoltre contestato la mancata considerazione della continuità e prevalenza delle mansioni asseritamente richieste per il livello riconosciuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società subentrante sia il ricorso incidentale della società precedente datrice di lavoro. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano, sotto la veste di violazione di legge, a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla concreta mansione svolta dal lavoratore e sulla sua riconducibilità al livello IV Super. Ha anche rilevato che, per alcuni profili, la decisione di merito era sorretta da una doppia conforme non adeguatamente censurata. Quanto al profilo interpretativo del contratto integrativo, la Corte ha confermato che la norma invocata non prevedeva alcun automatismo di inquadramento, ma soltanto un'indennità per chi fosse inquadrato a un livello inferiore, mentre il riconoscimento del livello superiore derivava dall'accertamento concreto delle mansioni. Le spese verso il lavoratore sono state poste a carico di ciascuna società ricorrente, con distrazione; compensate le spese tra le due società. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti come criterio di interpretazione contrattuale; la Corte ha ribadito che l'interpretazione delle clausole collettive è riservata al giudice di merito se motivata in modo logico e conforme ai canoni ermeneutici
richiamato dai ricorrenti come criterio sistematico di interpretazione; la Corte ne ha escluso la violazione, ritenendo corretta la lettura coordinata delle clausole contrattuali effettuata dal giudice di merito
richiamato dai ricorrenti; la Corte non ha ravvisato violazione dei criteri di buona fede nell'interpretazione della disciplina collettiva
richiamato dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto non censurabile in cassazione la lettura della clausola che escludeva automatismi di inquadramento superiore
richiamato dai ricorrenti; la Corte ha confermato che l'interpretazione del contratto collettivo territoriale operata dal giudice di merito era plausibile e aderente al testo
art. 21 Contratto collettivo integrativo di lavoro per i dipendenti provincia Monza e Milano
la clausola non prevede un automatismo di attribuzione del IV Super agli addetti alla centrale operativa, ma soltanto una indennità giornaliera per chi sia inquadrato a livello inferiore
art. 31 Contratto collettivo integrativo di lavoro per i dipendenti provincia Monza e Milano
invocato per contestare il significato di 'gestione del controllo'; la Corte ha ritenuto la censura diretta in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto riservato al merito
art. 32 Contratto collettivo integrativo di lavoro per i dipendenti provincia Monza e Milano
richiamato insieme all'art. 31 per contestare la valutazione delle mansioni; la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge non può essere utilizzata per censurare la mancata o diversa valutazione di fatti compiuta dal giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte richiama il limite alla censurabilità in cassazione della motivazione, ammettendo il controllo solo nei casi di anomalie motivazionali rilevanti
richiamato nel passaggio sulla conversione del secondo ricorso in impugnazione incidentale e sulla sua ammissibilità se proposto nel termine
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
non citato espressamente nel testo, ma la disciplina delle spese segue il principio della soccombenza; se non testualmente presente non viene valorizzato oltre quanto emerge dal provvedimento
non citato espressamente nel testo, ma il dispositivo applica la regola della soccombenza nella liquidazione delle spese verso il lavoratore
Massime di principio
- L'interpretazione di clausole del contratto collettivo integrativo spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e coerente con i criteri legali di ermeneutica.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare, in realtà, la ricostruzione dei fatti e delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, trattandosi di apprezzamento riservato al merito.
- Se il giudice di appello aderisce integralmente alla decisione di primo grado sulla ricostruzione dei fatti, la censura deve confrontarsi specificamente anche con l'eventuale 'doppia conforme', altrimenti è inammissibile o comunque non scrutinabile nei limiti invocati.
- Una clausola collettiva che preveda una indennità per il personale inquadrato a livello inferiore non implica, di per sé, il divieto di riconoscere un inquadramento superiore quando le mansioni concretamente svolte corrispondano alla declaratoria del livello superiore.
- Quando il ricorso di legittimità mira a rimettere in discussione la valutazione comparativa tra mansioni svolte e declaratorie contrattuali, senza evidenziare un errore di diritto nell'interpretazione della norma, la censura è inammissibile o infondata.
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