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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16228/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente cessato il 31 dicembre 1998, che aveva ottenuto con sentenza passata in giudicato il riconoscimento del diritto a un superiore inquadramento e alle conseguenti differenze retributive; in un successivo giudizio di quantificazione la società era stata condannata a corrispondere una somma per retribuzioni arretrate. L'INPS aveva quindi chiesto alla datrice di lavoro il versamento delle differenze contributive riferite al periodo 1 novembre 1993 - 31 dicembre 1998, e lo stesso lavoratore aveva domandato le differenze pensionistiche correlate. La Corte d'appello aveva ritenuto che la prescrizione dei contributi decorresse dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato il diritto alle differenze retributive, poiché solo da quel momento il credito contributivo sarebbe divenuto esigibile; perciò aveva considerato tempestive le richieste dell'INPS e accolto la domanda. L'INPS ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/1995, sostenendo che il dies a quo della prescrizione dei contributi non va ancorato al giudicato sulla retribuzione, ma al momento in cui ciascun contributo diviene esigibile, cioè al ventunesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 24 febbraio 1984 e della normativa richiamata; la pendenza del giudizio sulla retribuzione sarebbe irrilevante rispetto all'autonoma prescrizione del credito contributivo. Un secondo motivo riguardava le conseguenze pensionistiche, ma è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'INPS, ritenendo erronea la decisione della Corte d'appello che aveva fatto decorrere la prescrizione dal passaggio in giudicato della sentenza retributiva. Ha affermato che il credito contributivo ha un'autonoma decorrenza prescrizionale, sganciata dall'accertamento giudiziale del credito retributivo, e che l'omissione contributiva si verifica alla scadenza legale del versamento, ossia il giorno 21 del mese successivo a quello cui i contributi si riferiscono. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995

    richiamato dall'INPS per sostenere il regime prescrizionale dei contributi previdenziali; la Corte lo applica nel senso che il credito contributivo ha un'autonoma decorrenza della prescrizione rispetto alla pretesa retributiva.

  • art. 1 D.M. 24 febbraio 1984

    indicato come norma che fissa il termine di versamento dei contributi entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, con conseguente decorrenza della prescrizione dal giorno 21.

  • art. 1 D.L. n. 463/1983

    richiamato come base normativa del D.M. 24 febbraio 1984 relativo al termine di versamento dei contributi.

  • art. 2935 c.c.

    la Corte d'appello lo aveva applicato per far decorrere la prescrizione dal giudicato; la Cassazione ne esclude l'uso in questo caso, perché il giudicato sulla retribuzione è irrilevante per l'esigibilità del credito contributivo.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    menzionato solo per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il credito contributivo previdenziale ha una propria autonomia rispetto al credito retributivo: la sua prescrizione decorre dalla scadenza legale del versamento e non dall'accertamento giudiziale del diritto alla retribuzione.
  • L'eventuale pendenza o definizione del giudizio sulla retribuzione non sospende né differisce, di per sé, il decorso della prescrizione del credito contributivo omesso.
  • Quando i contributi sono dovuti su retribuzioni anche solo successivamente accertate, l'omissione contributiva si considera già verificata alla data in cui il datore avrebbe dovuto versarli secondo legge.
  • Ai fini del dies a quo della prescrizione previdenziale occorre guardare all'esigibilità legale del contributo, non al momento in cui il relativo presupposto economico viene riconosciuto con sentenza.
  • L'accoglimento della censura sulla prescrizione del credito contributivo rende assorbite le censure sulle conseguenze pensionistiche fondate su quel medesimo presupposto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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