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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16236/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo con cui l'INPS ha contestato a un'impresa edile il diritto a fruire degli sgravi contributivi previsti dall'art. 3, comma 6, lett. a), l. n. 448/1998 per varie assunzioni, ritenendo insussistente l'incremento occupazionale richiesto rispetto alla media dei dipendenti a tempo pieno e indeterminato occupati nei dodici mesi precedenti. Il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte l'opposizione, limitatamente agli sgravi relativi a lavoratori assunti per passaggio diretto da altra azienda; la Corte d'appello aveva poi rigettato l'impugnazione del datore di lavoro, valorizzando i licenziamenti per fine lavori in edilizia e respingendo anche le doglianze sulla procedura ispettiva e sul regime delle somme richieste. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 198 e 416 c.p.c. per avere la Corte posto l'onere della prova a carico del contribuente invece che dell'INPS e per aver utilizzato documenti depositati tardivamente; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 116, comma 12, l. n. 388/2000, lamentando omessa pronuncia e asserita applicazione di sanzioni amministrative non dovute; 3) violazione dell'art. 3 l. n. 448/1998, dell'art. 3 l. n. 604/1966 e dell'art. 116, comma 10, lett. a), l. n. 388/2000, sostenendo che i licenziamenti per fine lavori non dovessero incidere sul mantenimento dell'incremento occupazionale e invocando l'affidamento sulla circolare INPS n. 122/2000; 4) violazione dell'art. 3, comma 6, l. n. 448/1998 per il criterio di calcolo della media dei lavoratori occupati e per la mancata considerazione della consulenza tecnica; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che nei benefici contributivi incombe sull'impresa che li invoca l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di legge; ha osservato che la Corte d'appello aveva comunque deciso sulla base di documentazione ritualmente acquisita, sicché non vi era violazione dell'art. 2697 c.c. ma, al più, una contestazione sul merito della valutazione probatoria. Il secondo motivo è stato giudicato in parte carente di specificità e comunque infondato, poiché il verbale riguardava somme aggiuntive e interessi di mora, non sanzioni amministrative punitive. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e inidoneo a confrontarsi con la decisione impugnata; inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nell'edilizia, la fine lavori e la chiusura del cantiere sono eventi fisiologici e prevedibili, rilevanti ai fini del mantenimento dell'incremento occupazionale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare un riesame del fatto senza adeguata specificità, né puntuale indicazione dei passaggi della consulenza tecnica o dei fatti storici decisivi asseritamente trascurati. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per assoluta carenza di specificazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 6, lett. a), L. n. 448/1998

    L'agevolazione contributiva spetta solo se l'impresa prova il possesso dei requisiti previsti, incluso l'incremento occupazionale richiesto dalla norma.

  • art. 2697 c.c.

    Nei giudizi relativi a sgravi contributivi l'onere di provare i presupposti del beneficio grava sull'impresa che lo invoca; non vi è violazione della norma se il giudice valuta le prove secondo tale riparto.

  • art. 198 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non è ravvisata alcuna violazione decisiva nella decisione impugnata.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al regime delle preclusioni e della prova, ma la censura è stata respinta.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia/ultrapetizione è stata ritenuta non fondata e, per parte, non specificamente articolata.

  • art. 116, comma 10, lett. a), L. n. 388/2000

    Le attenuazioni sanzionatorie in materia contributiva presuppongono l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata; la buona fede dell'obbligato non rileva fuori da tale ambito.

  • art. 116, comma 12, L. n. 388/2000

    Il ricorso la invocava come norma ormai abrogata rispetto alle sanzioni amministrative; la Corte ha osservato che nel caso concreto si trattava di somme aggiuntive e interessi di mora.

  • art. 3, L. n. 604/1966

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza dei licenziamenti per fine lavori, ma la Corte ha confermato che in edilizia tali eventi incidono sul requisito dell'incremento occupazionale.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile; la sentenza impugnata aveva applicato il principio di soccombenza.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di sgravi e agevolazioni contributive, il datore di lavoro che invoca il beneficio ha l'onere di provare integralmente la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
  • La contestazione della valutazione delle prove non integra violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice abbia correttamente individuato la parte onerata e abbia deciso sulla base del materiale probatorio acquisito.
  • Le censure di omessa pronuncia, ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato devono essere specifiche e confrontarsi con il contenuto effettivo della decisione impugnata.
  • Nel settore edilizio, la fine dei lavori e la chiusura del cantiere sono eventi fisiologici e prevedibili, idonei a incidere sul requisito del mantenimento dell'incremento occupazionale richiesto per gli sgravi contributivi.
  • Le attenuazioni del regime delle sanzioni civili o contributive presuppongono i relativi presupposti normativi e non possono essere invocate in modo generico sulla sola base dell'incertezza soggettiva dell'obbligato.
  • Le doglianze che mirano a una rivalutazione del merito, senza indicare in modo puntuale i fatti decisivi trascurati o i passaggi specifici della consulenza tecnica, sono inammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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