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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16237/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una pronuncia di appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la società ricorrente al pagamento di somme in favore dell'INPS per differenze contributive e per il rimborso di sgravi ritenuti indebitamente fruiti, oltre sanzioni civili. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nelle more ha depositato memoria dando atto di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi fiscali e previdenziali prevista dall'art. 3 del d.l. n. 119/2018, convertito con l. n. 136/2018, c.d. rottamazione-ter. La questione scrutinata dalla Corte non attiene al merito dei motivi di ricorso, bensì agli effetti processuali di tale adesione: la ricorrente sosteneva, per implicito, che la definizione agevolata incidesse sul giudizio pendente, mentre l'INPS si era costituito resistendo al ricorso. La Corte ha quindi verificato se l'adesione alla procedura, in assenza di prova dell'effettivo perfezionamento della definizione e dell'integrale pagamento dei carichi, comportasse estinzione del giudizio oppure una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, nel caso della definizione agevolata ex art. 3 d.l. n. 119/2018, non potesse dichiararsi l'estinzione del giudizio di cassazione perché non risultava provato l'effettivo perfezionamento della definizione né la produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati; dalla comunicazione dell'agente della riscossione emergeva anzi che il debito si sarebbe estinto solo in data successiva. Ha quindi qualificato l'adesione alla rottamazione-ter, con l'impegno a rinunciare al giudizio, come causa di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e, per tale ragione, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando la funzione sanzionatoria della norma limitata ai gravami pretestuosi o dilatori e non alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 3, d.l. n. 119/2018 conv. con l. n. 136/2018

    comma 6; primo periodo; successivo periodo

    L'adesione alla definizione agevolata comporta l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti, ma l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti; nelle more del pagamento i processi sono sospesi, previsione non ritenuta compatibile con il giudizio di cassazione nel caso concreto.

  • art. 6, d.l. n. 193/2016 conv. con l. n. 225/2016

    In presenza di dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata e della comunicazione dell'esattore, il giudizio di cassazione può essere dichiarato estinto nei casi previsti dalla giurisprudenza richiamata, secondo le condizioni specifiche della normativa applicabile.

  • art. 391 c.p.c.

    La Corte richiama l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia o per estinzione ex lege nei casi disciplinati dalle norme sulla definizione agevolata, ma esclude tale esito nel caso concreto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata decisa in adunanza camerale con riserva del deposito dell'ordinanza nel termine previsto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato è escluso nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame, trattandosi di meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie.

Massime di principio

  • L'adesione a una procedura di definizione agevolata dei carichi non determina automaticamente l'estinzione del giudizio di cassazione: è necessario che risulti l'effettivo perfezionamento della definizione e la prova dei pagamenti dovuti quando la legge lo richiede.
  • Quando la parte ricorrente aderisce alla definizione agevolata impegnandosi a rinunciare al giudizio, ma non si può ancora parlare di estinzione per mancato perfezionamento della procedura, può ravvisarsi una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, poiché la relativa sanzione è destinata a colpire soltanto impugnazioni pretestuose o dilatorie.
  • La disciplina della definizione agevolata va coordinata con il processo di cassazione tenendo conto della diversa fattispecie dell'estinzione del giudizio e di quella della sopravvenuta improcedibilità o inammissibilità per perdita di interesse.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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