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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30649/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di avvisi di accertamento notificati per l’anno d’imposta 2013, con cui venivano recuperate maggiore IVA e IRAP alla società e maggiore IRPEF ai soci sulla base di maggiori ricavi e di movimentazioni bancarie ritenute non giustificate, i contribuenti impugnavano gli atti con ricorsi poi riuniti e respinti in primo grado; in appello la CTR confermava il rigetto rinviando in larga parte alla difesa erariale e valorizzando, tra l’altro, la regolare notifica, l’autorizzazione alle indagini bancarie e la permanenza di movimentazioni prive di giustificazione. In cassazione venivano dedotti otto motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente; 2) violazione delle norme sulle indagini bancarie e sulla motivazione dell’atto per omessa considerazione dell’intestazione/cointestazione dei conti; 3) errata estensione della presunzione sui prelevamenti anche ai soci; 4) erronea distribuzione dell’onere della prova, assumendo che l’Ufficio non avesse prima dimostrato l’inesattezza dei dati dichiarati; 5) violazione delle norme sulle indagini bancarie e dell’onere probatorio, sostenendo che alcuni movimenti erano già contabilizzati o comunque non riferibili ai soci; 6) illegittimità dell’acquisizione dei dati bancari per asserita mancanza di autorizzazione; 7) sproporzione tra tributi accertati e sanzioni; 8) violazione dei principi di buona fede, imparzialità, correttezza e contraddittorio per mancato esame concreto delle giustificazioni fornite.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione, pur sintetica, consentiva di comprendere il fondamento decisionale, centrato sulle movimentazioni bancarie rimaste ingiustificate; ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, quinto, settimo e ottavo perché diretti in sostanza a rivalutare il merito o carenti di specificità e autosufficienza; ha respinto il terzo e il quarto motivo chiarendo che la presunzione da indagini bancarie opera, nei limiti indicati dalla giurisprudenza, anche nei confronti dei soci di società di persone e che, una volta provata dall’Ufficio la riferibilità dei conti all’attività d’impresa, l’onere di giustificare i movimenti si sposta sul contribuente; ha infine ritenuto infondato il sesto motivo perché l’eventuale difetto di autorizzazione alle indagini bancarie non comporta automaticamente inutilizzabilità dei dati, occorrendo anche la deduzione e prova di un concreto pregiudizio, qui non specificato. Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della sentenza di merito.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza tributaria per motivazione apparente

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come norma sulla motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte ribadisce la possibilità del rinvio per relationem anche nei giudizi tributari

  • art. 1, comma 7, L. n. 212/2000

    richiamato nel primo motivo in tema di motivazione degli atti e/o del procedimento

  • art. 32, comma 1, nn. 1, 2, 6-bis e 7, D.P.R. n. 600/1973

    fondamento della presunzione legale relativa derivante dalle indagini bancarie e dell’inversione dell’onere della prova

  • art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, D.P.R. n. 633/1972

    norma richiamata per le indagini bancarie in materia IVA e per l’autorizzazione all’acquisizione dei dati

  • art. 3, L. n. 241/1990

    richiamato a sostegno delle doglianze sulla motivazione e legittimità dell’azione amministrativa

  • art. 75, comma 6, D.P.R. n. 917/1986

    richiamato nel secondo motivo in tema di qualificazione dei redditi e accertamento

  • art. 1298 c.c.

    richiamato in tema di intestazione/cointestazione dei conti

  • art. 53 Cost.

    richiamato in relazione alla capacità contributiva e alla proporzionalità dell’imposizione e delle sanzioni

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    norme sul perimetro del sindacato di legittimità invocate dai ricorrenti e usate per qualificare i singoli motivi

  • art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973

    la presunzione di maggior reddito desunta dai conti bancari opera per la generalità dei contribuenti, con limiti sui prelevamenti

  • art. 38 D.P.R. n. 600/1973

    richiamato come conferma dell’estensione della presunzione anche all’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche

  • art. 6, comma 3, T.U.I.R.

    i redditi della società in accomandita semplice hanno natura di redditi d’impresa

  • art. 5 T.U.I.R.

    regime di trasparenza con imputazione dei redditi ai soci pro quota

  • art. 3, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 472/1997

    richiamato nel terzo motivo, sul versante sanzionatorio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova; la Corte ribadisce che, una volta operante la presunzione, il contribuente deve giustificare i movimenti

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la prova presuntiva e la valutazione delle movimentazioni bancarie

  • art. 7 D.Lgs. n. 472/1997

    richiamato sul tema della commisurazione delle sanzioni

  • art. 12 D.Lgs. n. 472/1997

    richiamato sul tema della determinazione delle sanzioni

  • art. 21-octies L. n. 241/1990

    richiamato per sostenere l’illegittimità del procedimento in caso di vizi formali

  • art. 1 L. n. 241/1990

    richiamato insieme ai principi di imparzialità e buon andamento

  • art. 7-quater, lett. b), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193

    richiamato in relazione alla disciplina delle indagini bancarie e della presunzione sui prelievi

  • art. 11642 del 2023

    la Corte richiama il principio per cui la mancanza di autorizzazione alle indagini bancarie non comporta automaticamente inutilizzabilità dei dati

  • art. 35725 del 2022

    richiamata nella stessa linea interpretativa sull’autorizzazione alle indagini bancarie

  • art. 13353 del 2018

    richiamata sulla rilevanza della mancanza di autorizzazione alle indagini bancarie

  • art. 9480 del 2018

    richiamata per il principio del concreto pregiudizio quale presupposto dell’illegittimità derivante da omissione dell’autorizzazione

  • art. 3628 del 2017

    richiamata per la natura organizzativa dell’autorizzazione e la non necessaria allegazione all’interessato

  • art. 16874 del 2009

    richiamata per il principio sulla funzione interna dell’autorizzazione alle indagini bancarie

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; è invece sufficiente quando, anche in forma sintetica o per relationem, renda percepibile il fondamento della decisione.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in richieste di riesame del merito e delle prove; sono inammissibili i motivi che mirano a una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La presunzione derivante dalle indagini bancarie ex art. 32 D.P.R. n. 600/1973 opera come presunzione legale relativa di maggior reddito e determina, una volta provata dall’Ufficio la riferibilità dei conti all’attività imponibile, l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
  • Per le società di persone, i redditi di impresa sono imputati ai soci secondo il regime di trasparenza; di conseguenza, le movimentazioni bancarie riferibili all’attività sociale possono riflettersi anche sulla posizione fiscale dei soci.
  • La mancata autorizzazione alle indagini bancarie non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei dati acquisiti: occorre allegare e provare un concreto pregiudizio per il contribuente.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e autosufficienti: il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti e i documenti su cui fonda la censura e il loro contenuto rilevante, altrimenti la doglianza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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