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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30536/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società correntista in liquidazione ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di altro tribunale, con riferimento a domande di nullità di un contratto di conto corrente, di un conto anticipi e di un contratto di apertura di credito, nonché di ripetizione di somme asseritamente indebitamente versate alla banca. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, che il contratto originario di conto corrente del 1982 conteneva una clausola di foro collegata alla filiale presso cui era stato acceso il rapporto, cioè quella del Tribunale adito, e che la successiva clausola di foro esclusivo di Palermo era contenuta solo nel contratto di apertura di credito del 2009, sicché la coesistenza di clausole di contenuto diverso avrebbe reso equivoca la volontà negoziale, impedendo di ritenere valida una deroga al foro originario. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 31 c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valorizzare il collegamento tra il conto corrente principale e il contratto di apertura di credito accessorio, attribuendo rilievo dirimente alla clausola del contratto originario.

La decisione

La Corte ha respinto il regolamento di competenza. Ha ritenuto che la successione temporale delle clausole sulla competenza, intervenute nel 2009 e nel 2012 rispetto al contratto originario del 1982, evidenziasse la volontà delle parti di modificare la designazione del foro convenzionale iniziale e di individuare nuovi fori competenti in sostituzione di quello originario. Ha inoltre escluso che tale volontà fosse equivoca, valorizzando la chiarezza letterale delle pattuizioni successive e il collegamento funzionale e operativo tra il conto corrente e i successivi affidamenti. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice di merito; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.c.

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere che il collegamento tra contratto principale e contratto accessorio avrebbe imposto di attribuire prevalenza alla clausola di foro contenuta nel rapporto originario; la Corte, tuttavia, ha ritenuto decisivo il successivo mutamento convenzionale della clausola di competenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stata applicata per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto il ricorso è stato respinto.

Massime di principio

  • Quando tra le stesse parti intervengono, in tempi successivi, più clausole di proroga o deroga della competenza, la volontà più recente può modificare quella originaria anche se riferita a rapporti negoziali collegati tra loro.
  • La coesistenza di clausole di foro differenti non impedisce di attribuire prevalenza alla pattuizione successiva se il dato letterale è chiaro e il complesso delle pattuizioni, letto in relazione al collegamento funzionale tra i rapporti, depone per la sostituzione del foro originario.
  • Nel regolamento di competenza, il sindacato della Corte si concentra sulla corretta individuazione della volontà negoziale in tema di foro convenzionale e sulla sua idoneità a derogare o sostituire la disciplina originaria.
  • In presenza di una clausola convenzionale di competenza successiva e inequivoca, il richiamo al contratto principale non è sufficiente, da solo, a neutralizzare la successiva modifica pattizia del foro.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaConto correnteMutuoAgenzia
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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