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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30534/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Tre soggetti, insieme a una società interveniente che aveva aderito alle loro domande, avevano adito il Tribunale di Venezia chiedendo, in sostanza, l'accertamento della nullità di operazioni di acquisto di azioni di una banca poi posta in liquidazione coatta amministrativa e del finanziamento collegato, nonché la nullità di una transazione del 5 luglio 2016; domandavano inoltre il ritrasferimento delle azioni, lo scorporo e l'imputazione di somme versate a finanziamenti successivi e l'accertamento, anche nei confronti della cessionaria del credito originario, della spettanza di una somma incassata dalla banca come acconto sulla pretesa restituzione. Il Tribunale di Venezia aveva accolto l'eccezione di incompetenza per territorio della banca in liquidazione, ritenendo che la controversia non rientrasse nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa e che operassero i criteri ordinari degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con individuazione del Tribunale di Vicenza. I ricorrenti hanno quindi proposto regolamento di competenza lamentando che l'eccezione di incompetenza fosse incompleta perché non estesa a tutti i criteri di competenza, in particolare agli artt. 28 e 29 c.p.c. e, in relazione al foro convenzionale della transazione, anche all'art. 33 c.p.c.; hanno inoltre sostenuto che, essendovi cumulo soggettivo e altro convenuto concorrente, l'eccezione avrebbe dovuto riguardare anche la posizione di quest'ultimo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il regolamento di competenza inammissibile. Ha ritenuto che, poiché gli attori avevano espressamente indicato di voler radicare la competenza territoriale della sezione specializzata in materia di impresa in base al presupposto della illecita costituzione di un rapporto societario e relative conseguenze, la convenuta era tenuta a contestare solo quel criterio e non anche i criteri di collegamento che gli stessi attori avevano escluso. Ha inoltre affermato che l'eccezione di incompetenza, riferita all'estraneità della causa alle materie devolute alla sezione specializzata, era sufficiente ai fini dell'art. 38 c.p.c. e non doveva necessariamente estendersi alla mancanza di un foro convenzionale esclusivo ex art. 28 c.p.c. Né era fondata la censura relativa al cumulo soggettivo, poiché la banca in liquidazione aveva contestato la competenza della sezione specializzata con riferimento al complesso delle domande, coinvolgendo anche la posizione del convenuto concorrente. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice di merito; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2358 c.c.

    Richiamato come norma imperativa asseritamente violata dalle operazioni di acquisto di azioni e dal finanziamento collegato.

  • art. 2637 c.c.

    Invocato dai ricorrenti come ulteriore parametro di illegittimità delle operazioni societarie dedotte.

  • art. 2368 c.c.

    Invocato dai ricorrenti come ulteriore parametro di illegittimità delle operazioni societarie dedotte.

  • art. 1972 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità della transazione intervenuta tra le parti.

  • art. 18 c.p.c.

    Indicato dalla Corte come uno dei criteri ordinari di riparto territoriale da contestare nell'eccezione di incompetenza.

  • art. 19 c.p.c.

    Indicato dalla Corte come uno dei criteri ordinari di riparto territoriale da contestare nell'eccezione di incompetenza.

  • art. 20 c.p.c.

    Indicato dalla Corte come uno dei criteri ordinari di riparto territoriale da contestare nell'eccezione di incompetenza.

  • art. 28 c.p.c.

    La Corte chiarisce che il convenuto non è tenuto, ai fini dell'eccezione di incompetenza ex art. 38 c.p.c., a contestare l'inesistenza di un foro convenzionale esclusivo, ove l'attore abbia radicato la competenza su diverso criterio.

  • art. 29 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte afferma che nella specie non occorreva una contestazione espressa anche di tale criterio.

  • art. 33 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al simultaneus processus; la Corte ritiene infondata la censura perché l'eccezione della banca investiva l'intero complesso delle domande e quindi anche la posizione del convenuto concorrente.

  • art. 38 c.p.c.

    L'eccezione di incompetenza è sufficiente se contesta i criteri di collegamento effettivamente dedotti o residuati dalla prospettazione attorea; non deve investire criteri esclusi dall'attore né la sola inesistenza di un foro convenzionale esclusivo.

  • art. 103 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sul cumulo soggettivo e sul simultaneus processus.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la memoria depositata in sede di regolamento di competenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • D.Lgs. n. 168/2003, art. 3

    Evocato dagli attori per fondare la competenza della sezione specializzata in materia di impresa sulla dedotta illecita costituzione di un rapporto societario.

Massime di principio

  • Nel regolamento di competenza, quando l'attore abbia espressamente delimitato il criterio di radicamento della competenza territoriale, il convenuto che eccepisce l'incompetenza deve contestare solo quel criterio, senza dover prendere posizione su criteri di collegamento che l'attore ha già escluso.
  • L'eccezione di incompetenza ai sensi dell'art. 38 c.p.c. è sufficiente se investe i criteri di competenza concretamente rilevanti nella prospettazione della domanda; non è necessario eccepire l'assenza di un foro convenzionale esclusivo se la domanda non è stata radicata su tale foro.
  • In presenza di cumulo soggettivo, l'eccezione di incompetenza può ritenersi rituale anche se formulata con riferimento al complesso delle domande proposte, quando la contestazione investa in modo specifico la competenza del giudice adito rispetto all'intera controversia e, quindi, anche rispetto al convenuto concorrente.
  • La dichiarazione di inammissibilità del regolamento di competenza può conseguire alla correttezza dell'eccezione di incompetenza sollevata nel giudizio di merito, quando la censura del ricorrente pretenda una contestazione più ampia di quella effettivamente necessaria secondo la struttura delle domande introdotte.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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