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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30566/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2005, con il quale l'Amministrazione finanziaria contestava alla contribuente la mancata dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla cessione, avvenuta il 3 ottobre 2005, di un terreno edificatorio. In primo grado la contribuente sosteneva che il terreno ricadesse in un piano di lottizzazione comunale e che quindi la plusvalenza dovesse rientrare nella disciplina dell'art. 67, comma 1, lett. a), d.P.R. 917/1986; l'Ufficio riteneva invece applicabile la lett. b). La CTP accoglieva il ricorso e la decisione veniva confermata in appello. In cassazione l'Agenzia proponeva un unico motivo, ma prima della decisione chiedeva la rinnovazione della notificazione del ricorso, poiché la notifica eseguita via PEC all'indirizzo del difensore indicato nella sentenza di appello e quella eseguita presso la residenza anagrafica della contribuente erano entrambe andate a vuoto. La Corte ha esaminato preliminarmente tale istanza e l'ha respinta, rilevando che, pur essendo i due esiti negativi non imputabili al notificante, la ripresa del procedimento notificatorio non era stata tempestiva, essendo stata presentata solo un'istanza di rinnovo ex art. 291 c.p.c. in vista dell'adunanza camerale, senza immediata riattivazione della notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che, una volta avuta notizia dell'esito negativo delle notifiche, la parte dovesse riattivare con immediatezza il processo notificatorio, entro il limite temporale indicato dalla giurisprudenza di legittimità, e che non bastasse il solo deposito di un'istanza di rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Poiché la contribuente non si è costituita, non sono state liquidate spese. È stato inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per l'Agenzia, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. a), d.P.R. 917/1986

    Per la Corte di merito, richiamata nella decisione, la tassazione della plusvalenza relativa a terreni inseriti in un piano di lottizzazione non richiedeva necessariamente la stipula della convenzione urbanistica, essendo sufficiente l'autorizzazione del piano di lottizzazione.

  • art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986

    Era la disposizione ritenuta dall'Ufficio applicabile alla fattispecie, in alternativa alla lett. a), per assoggettare a imposizione la plusvalenza derivante dalla cessione del terreno.

  • art. 291 c.p.c.

    La mera richiesta di rinnovazione della notificazione non è stata ritenuta sufficiente a conservare gli effetti dell'originaria impugnazione, se non accompagnata da una tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio.

  • art. 325 c.p.c.

    Il limite massimo entro cui deve essere riattivata la notificazione, in caso di esito negativo non imputabile al notificante, è individuato nella metà dei termini di impugnazione previsti da questa norma, salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione all'Agenzia delle entrate, in quanto amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Quando una notificazione di atto processuale non va a buon fine per cause non imputabili al notificante, questi deve riattivare senza indugio il procedimento notificatorio per conservare gli effetti della richiesta originaria.
  • Il semplice deposito di un'istanza di rinnovo o di riapertura dei termini non equivale a tempestiva riattivazione della notificazione e non evita l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La tempestività della ripresa del procedimento notificatorio va verificata con riferimento a un termine massimo pari, in linea generale, alla metà del termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c., salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
  • In materia di impugnazioni, l'esito negativo di una prima o seconda notifica non imputabile alla parte non basta di per sé a salvare l'impugnazione se manca una successiva, immediata e diligente riattivazione del procedimento notificatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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