Cassazione Civile, Ordinanza n. 30552/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso per motivazione apparente, ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con recupero di maggiori Irpef, Iva e Irap. La contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado davanti alla Commissione tributaria provinciale di Taranto; in appello, però, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, aveva accolto il gravame dell'Ufficio. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo la violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 132 c.p.c., 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; (2) denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di riconoscere i costi, in una controversia qualificata come accertamento induttivo puro. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la sentenza d'appello non esponeva in modo intelligibile l'oggetto del giudizio, il contenuto dell'avviso di accertamento, le ragioni della decisione né il percorso logico seguito, limitandosi ad affermazioni astratte e a richiami generici agli atti. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è stato ricondotto alla nullità della sentenza denunciabile in cassazione come error in procedendo.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Il secondo motivo è stato formalmente prospettato come violazione di legge e vizio motivazionale, ma è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 111, comma 6, Cost.
La sentenza deve essere motivata in modo da rendere percepibili le ragioni della decisione.
art. 132 c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice.
art. 112 c.p.c.
Il motivo sull'omessa pronuncia è stato dedotto ma non esaminato nel merito perché assorbito.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando esiste graficamente ma non consente di ricostruire le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Non è sufficiente un generico richiamo agli atti di causa o formule astratte: il giudice deve indicare, anche sinteticamente, l'oggetto della controversia, le questioni rilevanti e le ragioni del prevalere di una tesi sull'altra.
- Nel processo tributario la sentenza che non espone il contenuto dell'avviso impugnato, delle difese e della decisione di primo grado può essere cassata per nullità da motivazione apparente.
- Quando il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione della sentenza per vizio di motivazione, i motivi ulteriori possono rimanere assorbiti.
- L'integrazione della motivazione non può essere affidata a congetture dell'interprete né al contenuto degli atti di parte richiamati in modo generico dal giudice.
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