Cassazione Civile, Ordinanza n. 30567/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento collegati: uno emesso nei confronti di una società di persone per IRAP e IVA, l’altro emesso nei confronti di un socio per il reddito di partecipazione ai fini IRPEF. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l’appello dell’Ufficio sull’avviso relativo al socio, ritenendo che la definizione agevolata della lite societaria avesse impedito di quantificare il reddito societario e, di riflesso, quello del socio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 1, comma 195, L. n. 197/2022, sostenendo che la definizione agevolata della lite societaria produce effetti solo sulla lite definita e non elimina né rende inefficace l’avviso di accertamento, che resta valido nei confronti del socio; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la decisione si sarebbe limitata a richiamare il condono della società senza confrontarsi con le specifiche censure sull’accertamento personale del socio e sulla quantificazione dei redditi rettificati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che le disposizioni di definizione agevolata hanno natura eccezionale e non incidono sull’accertamento dell’imponibile in senso tale da precludere il potere di accertamento nei confronti del socio, soggetto distinto e titolare di autonoma posizione fiscale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 195, L. n. 197/2022
La domanda di definizione agevolata produce effetti solo sulla lite pendente definita e non fa venir meno, né rende inefficace, l’avviso di accertamento nei confronti del socio che non abbia autonomamente aderito al beneficio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato quale disposizione sul contenuto della sentenza nel processo tributario.
Richiamato in relazione all’obbligo di pronunciarsi su tutta la domanda e nei limiti di essa.
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- Le disposizioni condonistiche fiscali hanno natura eccezionale e non possono essere estese oltre i casi e i soggetti che vi abbiano autonomamente aderito.
- La definizione agevolata della lite relativa alla società non comporta automaticamente l’adeguamento o la caducazione dell’accertamento emesso nei confronti del socio, poiché società e socio restano soggetti fiscali distinti e gli avvisi mantengono autonomia.
- Nel modello unitario di rettifica di società di persone e soci, la pretesa tributaria si esplica mediante distinti atti verso soggetti diversi e per imposte diverse; pertanto il beneficio ottenuto dalla società non si comunica di diritto ai singoli soci.
- È nulla per motivazione apparente la sentenza che si limiti a richiamare la definizione agevolata di un atto presupposto senza confrontarsi con le specifiche doglianze concernenti l’accertamento autonomamente emesso nei confronti del socio.
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