Cassazione Civile, Ordinanza n. 00571/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società e i soci impugnavano avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2001 con i quali l'Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti inesistenti e negava l'indebita detrazione IVA, contestando operazioni oggettivamente inesistenti collegate a un meccanismo fraudolento emerso in controlli svolti su società di un gruppo terzo. La pretesa riguardava IVA, IRAP e imposte sui redditi della società, e per trasparenza IRPEF e addizionali in capo ai soci. Con il ricorso per cassazione erano dedotti cinque motivi: 1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, assumendo che l'illecito penale fosse già prescritto quando era iniziata l'istruttoria tributaria; 2) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del reato e conseguente nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c.; 3) illegittimità del raddoppio anche quando il procedimento penale fosse stato avviato dopo la chiusura dell'istruttoria tributaria e dopo la notifica dell'accertamento, anche in chiave costituzionalmente e unionale orientata; 4) erronea applicazione del raddoppio dei termini anche all'IRAP; 5) motivazione apparente della sentenza regionale per mancata specificazione degli elementi posti a base della ripresa fiscale.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto parzialmente il giudizio per gli importi delle cartelle definibili in via agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, limitatamente alle somme riversate nelle cartelle emesse ex art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992. Per la parte residua ha rigettato i primi tre motivi, ha accolto il quarto motivo limitatamente all'IRAP e ha dichiarato inammissibile il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata sul punto accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso dei contribuenti limitatamente alla ripresa IRAP. Le spese sono state compensate in ogni fase e grado.
Norme richiamate
art. 43, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Nel regime anteriore alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini per l'accertamento Irpef/Ires opera in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, a prescindere dall'effettiva denuncia o dall'esito del procedimento penale.
art. 57, commi 1 e 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Nel regime anteriore alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini per l'accertamento IVA segue la ricorrenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non l'accertamento in concreto del reato.
L'obbligo di denuncia del pubblico ufficiale costituisce il presupposto astratto che fa scattare il raddoppio dei termini di accertamento.
La prescrizione del reato è irrilevante ai fini dell'operatività del raddoppio dei termini, poiché la verifica tributaria riguarda solo l'astratta sussistenza dell'obbligo di denuncia.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza abbia comunque deciso sul punto sostanziale oggetto di doglianza.
È stata la base formale delle censure di violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 367 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata reputata inammissibile per genericità e difetto di indicazione dei parametri di rilevanza.
artt. 3, 97 e 117 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale già intervenuta sul raddoppio dei termini.
d.lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1 e 2
Le modifiche restrittive al raddoppio dei termini non si applicano alle fattispecie coperte dalla disciplina transitoria, quando l'atto impositivo sia stato notificato prima del 2 settembre 2015 nei termini indicati dalla norma di salvaguardia.
L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130-132
La nuova disciplina transitoria sul raddoppio dei termini si applica solo alle fattispecie non già regolate dalla precedente disciplina di salvaguardia.
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
Gli importi riversati nelle cartelle di pagamento formano oggetto di estinzione del giudizio per definizione agevolata sopravvenuta.
La definizione agevolata delle cartelle ha determinato l'estinzione parziale del giudizio per la parte corrispondente.
Massime di principio
- Nel regime previgente alle riforme del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento tributario opera quando, al momento dell'azione dell'Ufficio, sussistano seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata, che il procedimento penale sia iniziato o che il reato sia accertato.
- Ai fini della verifica del corretto uso del raddoppio dei termini, il giudice tributario può svolgere solo una valutazione ex ante sulla sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, senza entrare nell'accertamento del reato, dei suoi elementi costitutivi, dell'autore o di eventuali cause estintive come la prescrizione.
- La disciplina del raddoppio dei termini prevista per i reati tributari non è estensibile alle imposte per le quali non sia prevista rilevanza penale, come l'IRAP, salvo espressa previsione normativa.
- La censura di motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza, pur sintetica, renda comprensibile l'iter logico seguito dal giudice e individui gli elementi di fatto posti a base della decisione.
- Le sopravvenute definizioni agevolate delle cartelle di pagamento determinano l'estinzione parziale del giudizio limitatamente alle somme oggetto di definizione, lasciando ferma la decisione sulla residua pretesa tributaria.
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