Cassazione Civile, Ordinanza n. 00425/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra sorelle sulla proprietà e sul possesso di una porzione di immobile sito in San Giovanni La Punta. In primo grado e poi in appello, una sorella aveva chiesto di accertare l'acquisto per usucapione ventennale del piano terra dell'immobile, sostenendo di averne esercitato il possesso esclusivo per oltre vent'anni. La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo provato, invece, che l'altra sorella aveva acquistato la proprietà del piano terra con atto del 1976 e che, per effetto di tale acquisto, aveva anche acquisito il possesso; ha inoltre ritenuto non dimostrata la dismissione del possesso da parte sua né il possesso esclusivo ventennale dell'attrice. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per il mancato esame di prove e domande relative a un separato giudizio di rivendica su garage e camerini, introdotto in pendenza dell'appello; 2) omessa pronuncia su ulteriori domande formulate in comparsa conclusionale, tra cui comproprietà di ingresso e scala comune, servitù sul fondo venduto e usucapione subordinata del giardino, oltre a censura sulla individuazione del bene compravenduto nel 1976; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizi motivazionali per asserita errata valutazione delle prove testimoniali e del compendio istruttorio sul possesso esclusivo; 4) violazione di legge e dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale qualificato come mera tolleranza, dovuta ai rapporti familiari, il possesso delle chiavi e altri comportamenti protratti nel tempo, in contrasto con la giurisprudenza sull'usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di decisività e per genericità, la censura relativa alla mancata acquisizione degli atti del diverso giudizio di rivendica; ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi di omessa pronuncia sulle domande nuove formulate tardivamente, osservando che tali domande erano state introdotte solo in comparsa conclusionale o comunque oltre i termini e quindi erano nuove ex art. 345 c.p.c.; ha ritenuto inammissibili le doglianze che miravano a una rivalutazione delle prove e degli accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito; ha infine respinto la censura sulla mera tolleranza, osservando che nei rapporti tra parenti la durata e l'intensità dell'attività sul bene non bastano, da sole, a escludere la tolleranza, trattandosi di apprezzamento di fatto rimesso al merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e dichiarata tenuta, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è scrutinabile solo se la domanda o eccezione risulta effettivamente proposta in modo rituale e tempestivo; non vi è omessa pronuncia quando il giudice non esamina domande nuove o tardive.
art. 345 c.p.c.
In appello non sono ammissibili domande nuove; la facoltà di modificare il titolo dei diritti autodeterminati può essere esercitata solo con l'atto di costituzione, non in sede di precisazione delle conclusioni.
art. 1143 c.c.
Il possesso si presume in capo a chi ha acquistato la proprietà del bene, secondo la presunzione richiamata dalla Corte territoriale.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove e l'apprezzamento di attendibilità dei testimoni spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come riesame del fatto.
Massime di principio
- La deduzione in cassazione di un'omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia stata ritualmente introdotta nel processo; domande nuove formulate oltre i termini o in sede di comparsa conclusionale non impongono alcuna pronuncia di merito.
- Nei giudizi di appello, i diritti autodeterminati possono essere prospettati anche con diversa qualificazione del titolo, ma la relativa deduzione deve avvenire tempestivamente nell'atto di costituzione e non con ulteriori difese tardive.
- La censura per difetto di prova è inammissibile in cassazione quando mira soltanto a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o dell'attendibilità dei testimoni, attività riservata al giudice di merito.
- In materia di usucapione, la durata dell'attività sul bene non esclude automaticamente la mera tolleranza quando il rapporto tra le parti è connotato da vincoli familiari; la relativa valutazione è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.
- L'impugnazione in cassazione per vizio motivazionale o violazione di legge non può essere utilizzata per contestare accertamenti di fatto sulla consistenza del bene o sulla portata di un atto di compravendita, salvo specifica deduzione di violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale.
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