Cassazione Civile, Ordinanza n. 00423/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte privata aveva proposto domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 per la durata irragionevole di un giudizio civile iniziato nel 2003 e definito nel 2018 con ordinanza di estinzione a seguito di conciliazione giudiziale. La Corte d'appello aveva dichiarato improcedibile il ricorso per tardività, ritenendo che il termine semestrale di decadenza decorresse dalla conciliazione e dalla conseguente ordinanza di estinzione, considerate provvedimento definitivo di chiusura del processo. Nel ricorso per cassazione si è dedotta la violazione dell'art. 4 L. n. 89 del 2001, sostenendo che il termine decorresse solo dal momento in cui il provvedimento conclusivo non fosse più impugnabile con mezzi ordinari, e quindi dalla scadenza del termine lungo per impugnare l'ordinanza di estinzione emessa dal Tribunale in composizione monocratica. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che l'estinzione del giudizio presupposto non derivava da inattività delle parti, ma da un verbale di conciliazione giudiziale; perciò l'ordinanza di estinzione era un provvedimento consequenziale che recepiva la volontà delle parti e segnava in modo definitivo la conclusione del processo, facendo decorrere da quel momento il termine semestrale per la domanda di equa riparazione. La mera astratta impugnabilità dell'ordinanza non vale a differire il dies a quo, mancando un interesse all'impugnazione contro un provvedimento conforme alle istanze delle parti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
ricorso ex art. 5ter legge 24 marzo 2001, n. 89
è la norma processuale che disciplina la domanda di equa riparazione nel caso esaminato
art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89
termine di sei mesi per la proposizione del ricorso per equo indennizzo
il termine decadenziale decorre dal momento in cui il giudizio presupposto si è definitivamente concluso; se l'estinzione deriva da conciliazione giudiziale, il dies a quo coincide con l'ordinanza di estinzione che recepisce la conciliazione
Massime di principio
- Nel procedimento per equa riparazione, quando il giudizio presupposto si conclude con estinzione conseguente a conciliazione giudiziale, il termine semestrale di decadenza decorre dalla pronuncia dell'ordinanza di estinzione, perché essa rende processualmente rilevante la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione di merito.
- La sola astratta impugnabilità del provvedimento che dichiara l'estinzione non è sufficiente a differire la decorrenza del termine decadenziale per la domanda di equa riparazione, se quel provvedimento è conforme alle richieste delle parti e non vi è un concreto interesse a impugnarlo.
- Ai fini della decorrenza del termine ex L. n. 89 del 2001, conta la conclusione definitiva del processo presupposto in senso sostanziale e processuale, non il mero esaurimento teorico dei mezzi di impugnazione quando il provvedimento conclusivo recepisca l'accordo delle parti.
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