Cassazione Civile, Ordinanza n. 00422/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avente diritto)
La controversia
La parte ricorrente aveva domandato alla Corte d'appello l'indennizzo ex legge Pinto per l'irragionevole durata di un giudizio civile risarcitorio introdotto nel 2008 dal proprio dante causa contro una società di telecomunicazioni, nel quale essa si era poi costituita dopo la morte del padre. Il giudice designato aveva respinto la domanda ritenendo che la richiedente avesse agito in nome proprio e non quale erede e che, comunque, dal momento della sua costituzione il processo non avesse superato il limite di ragionevole durata. In sede di opposizione, la Corte d'appello aveva invece dichiarato inammissibile la domanda sul presupposto che non fosse stato preventivamente esperito il rimedio interno previsto dall'art. 1-ter, comma 1, della legge n. 89 del 2001, ossia l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c., rimedio che avrebbe potuto essere proposto all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 giugno 2010. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la parte ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 6, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, sostenendo che la declaratoria di inammissibilità per mancato esperimento dei rimedi preventivi non era applicabile ai giudizi in cui, alla data del 31 ottobre 2016, la violazione del termine ragionevole era già maturata. Il Ministero ha resistito eccependo anche che l'errore denunciato fosse di fatto e avesse richiesto semmai revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso: ha affermato che la disciplina sull'inammissibilità della domanda di equa riparazione per mancato esperimento dei rimedi preventivi non si applica ai processi per i quali, alla data del 31 ottobre 2016, fosse già maturata la violazione del termine ragionevole. Poiché il giudizio presupposto era stato introdotto nel 2008, il superamento della durata ragionevole era già avvenuto a quella data, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2, comma 1, legge n. 89 del 2001. La Corte ha inoltre escluso che si trattasse di errore di fatto da far valere con revocazione, chiarendo che l'errore attribuito al decreto era di diritto, consistente nell'erronea applicazione della norma transitoria. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
Norma processuale posta a base della domanda di equa riparazione proposta in appello.
art. 2, comma 1, L. n. 89 del 2001
La disposizione, che prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione se non sono stati esperiti i rimedi preventivi, non si applica ai processi nei quali, al 31 ottobre 2016, la violazione della ragionevole durata era già maturata.
art. 6, comma 2-bis, L. n. 89 del 2001
È norma transitoria che esclude l'applicazione dell'art. 2, comma 1, ai giudizi rispetto ai quali, alla data del 31 ottobre 2016, risultava già consumata la violazione del termine ragionevole.
art. 1-ter, comma 1, L. n. 89 del 2001
Individua i rimedi preventivi interni da esperire prima della domanda di equa riparazione.
È il rimedio processuale che, secondo il giudice di merito, avrebbe potuto essere richiesto all'udienza di precisazione delle conclusioni mediante istanza di decisione a seguito di trattazione orale.
art. 2, comma 1, L. n. 89 del 2001
Richiamato anche nel motivo di ricorso come norma la cui applicazione era contestata per incompatibilità con la disciplina transitoria.
art. 6, comma 2-bis, L. n. 89 del 2001
Richiamato come disposizione transitoria che rende non applicabile la nuova inammissibilità ai processi già in violazione della durata ragionevole al 31 ottobre 2016.
Massime di principio
- La disciplina dell'inammissibilità della domanda di equa riparazione per mancato esperimento dei rimedi preventivi non si applica ai giudizi in cui, alla data del 31 ottobre 2016, la violazione del termine di ragionevole durata era già maturata.
- Quando il giudice di merito applica la norma sull'inammissibilità in contrasto con la regola transitoria, l'errore è di diritto e può essere denunciato con ricorso per cassazione, non mediante revocazione per errore di fatto.
- Ai fini dell'operatività della disciplina transitoria rileva la data di introduzione del giudizio presupposto e il momento in cui il termine di ragionevole durata risulta già superato, non la sola mancata attivazione di rimedi interni successivi.
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