Cassazione Civile, Ordinanza n. 00427/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
La controversia nasce da un incarico professionale avente ad oggetto la progettazione e la direzione lavori per la realizzazione di un complesso turistico-residenziale-alberghiero. Due architetti e una società di architettura avevano agito per ottenere il compenso per l'attività svolta dopo che la committente aveva comunicato il recesso dal contratto. La società committente si era difesa contestando, tra l'altro, la competenza territoriale, l'effettiva titolarità dell'incarico in capo anche alla società di architettura, e sostenendo che il recesso fosse stato determinato da ritardi ed errori dei professionisti; aveva inoltre proposto domanda riconvenzionale di risarcimento danni. In cassazione la società ricorrente ha poi dichiarato di rinunciare al ricorso, ma la rinuncia non è stata notificata alle controparti costituite.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso per cassazione, non notificata alla controparte costituita, non produce l'estinzione del processo ma rende manifesta la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, determinando l'inammissibilità del ricorso. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente secondo il principio di causalità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché la causa di inammissibilità è sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la causa di inammissibilità del ricorso sopravviene dopo la sua proposizione, come nel caso di rinuncia successiva del ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale recettizio: se non è notificata alla controparte costituita, non determina l'estinzione del processo.
- La rinuncia non notificata, pur non estinguendo il giudizio, evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di causalità e possono essere poste a carico della parte che, dopo aver introdotto il ricorso, ne determina l'inammissibilità mediante rinuncia.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la causa di inammissibilità del ricorso per cassazione è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
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