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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00428/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di accertamento relativo alla maggiore IRES dovuta per l'anno d'imposta 2005, pari a euro 35.935,00. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che l'Amministrazione non avesse adeguatamente dimostrato la fondatezza della pretesa, poiché l'accertamento si fondava su risultanze di un precedente accertamento ai fini IRAP per l'anno precedente, definito con adesione dal contribuente e quindi non ulteriormente utilizzabile. In Cassazione l'Agenzia denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 15 del d.lgs. n. 218/1997, degli artt. 7, 8, comma 3, e 84 del d.P.R. n. 917/1986, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Tuttavia, prima della decisione, la parte contribuente depositava istanza di estinzione del giudizio avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla L. n. 197/2022, art. 1, commi 186 e ss., con pagamento della somma dovuta e comunicazione all'Agenzia, che non formulava contestazioni.

La decisione

La Corte ha rilevato che la lite era stata definita in via agevolata ai sensi della L. n. 197/2022, art. 1, commi 186 e ss., e, preso atto del deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha precisato che, nelle controversie pendenti in Cassazione definibili in questi termini, il processo si estingue con ordinanza quando sia già fissata la data della decisione. Le spese sono rimaste a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, quando ricorrano i presupposti normativi e sia depositata prova del pagamento, determina l'estinzione del giudizio senza esame del merito.
  • Nelle liti definibili in via agevolata, il valore della controversia va determinato sull'importo del tributo oggetto dell'atto impugnato, al netto di interessi e sanzioni, salvo che esse costituiscano l'unico oggetto del contendere.
  • Se la causa è già fissata in camera di consiglio, l'estinzione può essere dichiarata con ordinanza; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • L'intervenuta definizione agevolata rende non necessario scrutinare i motivi di ricorso, anche quando deducano violazioni di legge sostanziale in materia tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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