Cassazione Civile, Ordinanza n. 00426/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un patto parasociale relativo alla gestione di una società, stipulato nell'ambito degli accordi conseguenti allo scioglimento della comunione legale tra i due ex coniugi. Uno dei contraenti aveva impugnato il patto chiedendone la nullità per sopravvenuta immeritevolezza, illiceità degli interessi sottesi o violazione del principio di esclusività della funzione gestoria; in subordine ne aveva chiesto la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, il riconoscimento del recesso per giusta causa o la modifica delle condizioni di separazione. La domanda si fondava sul mutamento dell'assetto proprietario della società dopo un aumento di capitale sottoscritto solo dall'altra parte, con forte incremento della sua partecipazione e drastica riduzione della partecipazione dell'odierno ricorrente. In via riconvenzionale, l'odierno ricorrente aveva chiesto l'applicazione delle penali previste dal patto per tre violazioni. Dopo una precedente cassazione, il giudice di rinvio ha ritenuto manifestamente eccessiva la penale originariamente pattuita e l'ha ridotta complessivamente a euro 75.000,00 (euro 25.000,00 per ciascuna violazione), respingendo le domande risarcitorie della controparte relative ad azioni cautelari ed esecutive promosse dopo la precedente sentenza poi cassata. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione dei limiti del giudizio di rinvio e dei principi fissati dalla precedente cassazione, sostenendo che il giudice di rinvio non avrebbe esaminato correttamente il suo comportamento complessivo e avrebbe trascurato la questione delle dimissioni da amministratore; 2) violazione degli artt. 1372 e 1384 c.c. per aver ridotto la penale fino a un importo ritenuto sostanzialmente irrisorio; 3) violazione degli artt. 1227 e 1384 c.c. per avere fatto riferimento al danno causato dalla mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale, benché la penale sia dovuta indipendentemente dal danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di rinvio si è mosso entro i limiti del rinvio, potendo riesaminare complessivamente i fatti rilevanti e valorizzare il comportamento complessivo dell'obbligato quale indice del suo interesse all'adempimento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la valutazione sulla riduzione equitativa della penale appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile solo se non coerente con i criteri dell'art. 1384 c.c.; nel caso concreto, la Corte territoriale ha applicato un criterio non illogico, considerando l'interesse del creditore anche al momento dell'inadempimento e la funzione essenzialmente risarcitoria della clausola. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non colpisce la ratio decidendi: la mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale è stata utilizzata non come fatto dannoso in sé, ma come elemento sintomatico del disimpegno e del mutato interesse all'esecuzione del patto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
viene richiamato come base formale delle censure di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale.
è invocato dal ricorrente, ma la Corte esclude che la riduzione della penale integri una violazione della forza vincolante del contratto quando operi nei limiti dell'art. 1384 c.c.
consente la riduzione giudiziale della penale manifestamente eccessiva; il giudice deve valutare l'interesse del creditore all'adempimento, anche alla luce della concreta situazione contrattuale e del momento dell'inadempimento.
la sua evocazione è ritenuta non pertinente perché la penale è stata ridotta in base all'interesse all'adempimento e non in ragione di un concorso colposo nella produzione del danno.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
viene richiamato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve riesaminare i fatti rilevanti tenendo conto dei principi enunciati dalla cassazione, ma conserva il potere di valutare liberamente gli elementi già acquisiti e di considerarne anche altri, nei limiti delle preclusioni maturate.
- La riduzione giudiziale della clausola penale ex art. 1384 c.c. dipende dalla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento, da apprezzarsi in concreto e non solo al momento della stipulazione, ma anche al momento dell'inadempimento o della tardiva esecuzione.
- La manifesta eccessività della penale può essere valutata anche in relazione alla funzione effettiva attribuita alla clausola dalle parti; se la clausola ha natura prevalentemente risarcitoria, il giudice può rideterminarla in modo equitativo senza doverla correlare rigidamente al danno provato.
- In sede di legittimità non è sindacabile la quantificazione equitativa della penale quando il giudice di merito abbia applicato correttamente i criteri dell'art. 1384 c.c. e abbia fornito una motivazione non illogica.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, contestando una qualificazione del fatto diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione.
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