Cassazione Civile, Ordinanza n. 24535/2024 del 12/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per l'anno 2004 a una titolare di ditta individuale, con rideterminazione di IRPEF, IRAP, IVA, addizionali e sanzioni sulla base degli studi di settore. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma la CTR, su appello dell'Ufficio, aveva invece ritenuto legittimo l'atto impositivo. In cassazione la contribuente ha dedotto tre motivi: primo, omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 c.p.c. e 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR non si fosse pronunciata sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello perché privo di specifici motivi; secondo, nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, per avere il giudice regionale aderito in modo meramente assertivo alla tesi dell'Ufficio sulla sufficienza dell'accertamento da studi di settore e sulla pretesa insufficienza delle giustificazioni della contribuente; terzo, violazione della disciplina sugli studi di settore e dello statuto del contribuente, lamentando che la CTR avesse applicato la versione dell'art. 10 l. 146/1998 relativa alla necessità del riscontro di scostamenti in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi, ritenendo erroneamente utilizzabili gli anni successivi al 2004 nonostante le modifiche normative intervenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia, osservando che la CTR, decidendo nel merito l'appello, aveva implicitamente respinto l'eccezione di inammissibilità del gravame. Ha poi ritenuto infondato il motivo sulla motivazione, valorizzando il principio per cui l'accertamento fondato sugli studi di settore, una volta instaurato il contraddittorio, si regge su presunzioni semplici che impongono al contribuente di fornire prova contraria; nel caso concreto la CTR aveva accertato in fatto che la contribuente non avesse offerto elementi idonei, qualificando le giustificazioni come generiche e in parte non veritiere, con motivazione ritenuta congrua. Infine, ha respinto il terzo motivo chiarendo che, per l'anno d'imposta 2004, trovava applicazione la disciplina ratione temporis dell'art. 10, comma 2, l. 146/1998, come modificata dalla l. 311/2004, e che l'Ufficio poteva considerare anche gli anni 2005 e 2006 per verificare lo scostamento in due periodi su tre, senza violazione del divieto di retroattività. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata perché l'Agenzia si era costituita solo ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancata esplicita risposta a una singola eccezione non integra omessa pronuncia se la decisione di merito è logicamente incompatibile con la tesi dedotta e ne comporta il rigetto implicito.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente in tema di specificità dell'appello tributario; la Corte non accoglie la censura perché la pronuncia di merito della CTR ha implicato il superamento dell'eccezione di inammissibilità.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non è necessario confutare analiticamente ogni argomento delle parti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le doglianze sono state formulate come vizi motivazionali; la Corte ne ha escluso la fondatezza perché la motivazione della sentenza di merito era ritenuta congrua e non meramente apparente.
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Gli studi di settore costituiscono il presupposto normativo dell'accertamento standardizzato.
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Richiamato per il sistema di accertamento fondato sugli studi di settore e per il contraddittorio con il contribuente.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Lo scostamento dagli standard, emerso all'esito del contraddittorio, legittima l'accertamento analitico-induttivo.
art. 10, comma 1, l. 8 maggio 1998, n. 146
Richiamato dalla ricorrente; la Corte precisa però che per l'annualità in esame si applica la disciplina del comma 2, nel testo vigente ratione temporis.
art. 10, comma 2, l. 8 maggio 1998, n. 146
Per l'anno 2004 l'Ufficio poteva utilizzare la verifica della non congruità in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi, secondo la disciplina vigente ratione temporis e come modificata dalla l. 311/2004.
art. 1, comma 409, l. 30 dicembre 2004, n. 311
Ha modificato la disciplina degli accertamenti basati sugli studi di settore, con applicazione dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.
art. 37, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
La Corte esclude che l'abrogazione della disciplina determini l'inutilizzabilità, per l'anno 2004, degli esercizi successivi 2005 e 2006 ai fini del raffronto previsto dalla norma applicabile.
art. 19 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nel terzo motivo dalla ricorrente; la Corte non ravvisa violazione della disposizione nella concreta applicazione della disciplina degli studi di settore.
L'Agenzia si è costituita solo per partecipare all'udienza di discussione.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito definisca la controversia in senso incompatibile con l'eccezione o la tesi della parte, anche senza un'esplicita confutazione di ogni singolo argomento.
- La motivazione della sentenza è sufficiente se consente di individuare, in modo conciso ma intelligibile, la ratio decidendi; non è richiesta la replica analitica a tutte le deduzioni difensive.
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, lo scostamento rispetto agli standard, una volta instaurato il contraddittorio, legittima l'accertamento analitico-induttivo, ma il contribuente può sempre offrire prova contraria, gravando su di lui l'onere di dimostrare circostanze specifiche che giustifichino un reddito inferiore.
- L'ente impositore deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto; tuttavia, se il contribuente non fornisce elementi idonei a superare la presunzione, l'accertamento è legittimo.
- La disciplina applicabile agli studi di settore va individuata in base all'anno d'imposta oggetto di accertamento; le modifiche normative non impediscono, per il periodo d'imposta interessato, di considerare i periodi successivi previsti dalla norma vigente ratione temporis per verificare la non congruità su più annualità consecutive.
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