Cassazione Civile, Ordinanza n. 24499/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2003 nei confronti di un socio di una società in nome collettivo, in relazione a maggior reddito da partecipazione. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva rigettato il ricorso; quindi aveva proposto appello, respinto dalla CTR per ragioni sostanzialmente consequenziali rispetto al rigetto del parallelo appello della società sul medesimo accertamento. In cassazione il contribuente ha proposto otto motivi. Successivamente, però, ha depositato istanza di dichiarazione di difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., allegando l'adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e la prova del pagamento di quanto dovuto, sostenendo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'istanza di dichiarazione di difetto di interesse, pur non integrando una rinuncia rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c., equivale sostanzialmente a una rinuncia al ricorso e manifesta in modo inequivoco il sopravvenuto disinteresse alla decisione nel merito. In mancanza dei requisiti formali della rinuncia, il ricorso non si estingue ma va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
L'istanza di difetto di interesse è stata letta come manifestazione del sopravvenuto venir meno dell'interesse a coltivare il ricorso.
In assenza dei requisiti formali previsti per la rinuncia, l'atto non determina l'estinzione del processo, ma può condurre a una declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
È richiamato quale base della definizione agevolata delle liti pendenti alla quale il ricorrente ha aderito.
Massime di principio
- La sopravvenuta adesione del ricorrente a una definizione agevolata della lite, accompagnata dal pagamento di quanto dovuto, può integrare una chiara manifestazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
- Un atto che esprima inequivocabilmente il disinteresse alla prosecuzione del giudizio, pur se privo dei requisiti formali della rinuncia ex art. 390 c.p.c., può comportare l'inammissibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse.
- Nel giudizio di cassazione, la mancanza dei requisiti formali della rinuncia non sempre conduce all'estinzione del processo, ma può determinare una chiusura in rito per inammissibilità quando emerga il venir meno dell'interesse ad agire o a impugnare.
Come è indicizzato
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