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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24513/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni 2011-2013, notificati a un soggetto qualificato come ex amministratore e socio unico di una società cessata e cancellata dal registro delle imprese. Gli atti traevano origine da una verifica su più società riferibili al medesimo soggetto e dalla contestazione di sistematica omissione delle dichiarazioni fiscali, evasione d’imposta e illecita compensazione di contributi previdenziali con crediti IRES fittizi. In appello, l’Ufficio aveva riproposto l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi introduttivi per tardività, sostenendo la regolarità delle notifiche eseguite ex art. 140 c.p.c. Il contribuente aveva contestato la validità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative, proponendo querela di falso e chiedendo di essere autorizzato a introdurla dinanzi al tribunale ordinario; aveva inoltre dedotto la violazione delle norme sulla notificazione e sulla querela di falso, e contestato la liquidazione delle spese in favore dell’Agenzia, perché difesa da funzionari interni. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: violazione dell’art. 222 c.p.c. per mancata interlocuzione con la parte che aveva prodotto i documenti contestati; violazione degli artt. 221, 222 e 355 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile la querela di falso e irrilevanti i documenti contestati; violazione delle norme sulla notifica ex art. 140 c.p.c. e sulla notifica tributaria; violazione delle norme in tema di spese di lite per la condanna del ricorrente pur in difesa dell’Ufficio tramite propri funzionari; riproposizione dei motivi di appello nel caso di accoglimento delle censure precedenti.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato, con correzione della motivazione della sentenza impugnata, il secondo motivo: nel processo tributario, quando la querela di falso è solo prospettata come istanza di autorizzazione alla sua proposizione e non risulta autonomamente proposta in via principale dinanzi al giudice competente, il giudice tributario non deve sospendere il giudizio né svolgere una verifica preliminare sull’ammissibilità della querela, potendo comunque decidere sull’eccezione di tardività se la notificazione risulta perfezionata. La Corte ha richiamato i principi per cui, nelle notifiche ex art. 140 c.p.c., la raccomandata informativa deve essere effettivamente ricevuta o comunque deve decorrere il termine di dieci giorni dalla spedizione, e per cui l’avviso di ricevimento sottoscritto dall’agente postale ha fede fino a querela di falso. Quanto alla querela di falso riproposta in cassazione, la Corte l’ha ritenuta non proponibile in questo giudizio perché riguardante documenti del merito e non atti del procedimento di legittimità. Sono stati dichiarati assorbiti il primo, il terzo e il quinto motivo. Il quarto motivo è stato respinto, con integrazione della motivazione sulle spese: anche quando l’Amministrazione finanziaria sia assistita da propri funzionari, le spese possono essere liquidate in suo favore secondo i parametri previsti per gli avvocati, con riduzione del 20% nei limiti normativi applicabili. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    tardività dei ricorsi introduttivi

    stabilisce la decadenza dall’impugnazione degli atti tributari se il ricorso è proposto oltre il termine previsto.

  • art. 39 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario impone la sospensione del giudizio quando sia proposta querela di falso, ma il giudice deve anche verificare pertinenza e rilevanza della querela rispetto al documento impugnato.

  • art. 140 c.p.c.

    nelle ipotesi di irreperibilità relativa il perfezionamento della notifica richiede tutti gli adempimenti previsti, compresa l’effettiva ricezione della raccomandata informativa o, in mancanza, il decorso del termine previsto.

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato in tema di querela di falso e del relativo procedimento incidentale o principale.

  • art. 222 c.p.c.

    richiamato per il contraddittorio sulla querela di falso e per la disciplina dell’interlocuzione con la parte che ha prodotto il documento contestato.

  • art. 355 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 221 e 222 c.p.c. nel motivo sulla querela di falso.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per la disciplina della notificazione degli avvisi di accertamento in materia tributaria.

  • art. 4, comma 3, L. n. 890/1982

    richiamato con riferimento alle notificazioni a mezzo posta e agli avvisi di ricevimento.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato sul dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione della sentenza.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992

    le spese possono essere liquidate a favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari applicando i parametri previsti per gli avvocati, con riduzione del 20% dell’importo complessivo.

  • art. 9, comma 1, lett. f), n. 2-sexies, d.lgs. n. 156/2015

    conferma la disciplina della liquidazione delle spese in favore degli enti impositori assistiti da propri funzionari.

  • art. 64 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per il rapporto tra querela di falso accolta e revocazione della sentenza tributaria.

  • art. 395, n. 2, c.p.c.

    la falsità del documento posto a base della decisione può essere fatta valere come motivo di revocazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale base del rideterminato reddito d’impresa in presenza di omesse dichiarazioni fiscali.

  • art. 55 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale base per l’accertamento in materia IVA in presenza di omissione delle dichiarazioni.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la proposizione di querela di falso impone al giudice una verifica di pertinenza e rilevanza del documento impugnato; tuttavia, se la querela non è stata autonomamente proposta secondo le forme richieste, il giudice può decidere la controversia senza sospendere il processo.
  • La notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona solo quando siano eseguiti tutti gli adempimenti prescritti e risulti l’effettiva ricezione della raccomandata informativa oppure il decorso del termine previsto dalla legge; la sola spedizione non basta.
  • L’avviso di ricevimento sottoscritto dall’agente postale o da chi risulti aver ricevuto l’atto ha efficacia probatoria privilegiata fino a querela di falso, quando si contesti la firma o la veridicità dell’attestazione di consegna.
  • Nel giudizio di cassazione la querela di falso è proponibile solo con riferimento ad atti del procedimento di legittimità o a documenti producibili ex art. 372 c.p.c.; la falsità di documenti posti a base della decisione di merito deve essere fatta valere, una volta accertata, mediante revocazione.
  • Nel contenzioso tributario, la parte soccombente può essere condannata alle spese anche quando l’Amministrazione finanziaria sia assistita da propri funzionari, applicandosi i criteri di liquidazione previsti dalla normativa speciale per gli avvocati con le riduzioni di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioniSpese di liteAccertamento
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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