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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24507/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio ha disconosciuto quote di ammortamento di costi per l'acquisto di macchinari effettuati negli anni 2004-2005 e portati in deduzione anche nel 2007 sulla base di un piano di ammortamento pluriennale. L'accertamento si inserisce nel quadro di riprese fondate su un p.v.c. della Guardia di Finanza che contestava operazioni di compravendita intracomunitarie inesistenti, con acquisti solo apparenti tramite un soggetto interposto e consegna diretta da fornitori italiani. La società, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ha dedotto, in sintesi, la violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 per l'illegittimità del raddoppio dei termini sull'annualità 2007, l'insufficienza o nullità della motivazione dell'avviso e della sentenza, l'omesso esame di fatti decisivi e il travisamento delle risultanze probatorie, oltre a sostenere l'incompatibilità logica tra qualificazione delle operazioni come imponibili/reali e, al contempo, come fatture/operazioni inesistenti, con riferimento anche alla disciplina IVA e sanzionatoria.

La decisione

La Corte ha accolto solo in parte il primo motivo: ha ritenuto che, in linea generale, il p.v.c. relativo alle operazioni 2004-2005 potesse spiegare effetti anche sul 2007 quanto alle quote di ammortamento dei macchinari, perché la contestazione riguardava l'inesistenza dell'operazione originaria e quindi veniva meno la giustificazione del piano pluriennale; tuttavia ha escluso l'operatività del raddoppio dei termini con riguardo all'IRAP, perché tale imposta non è assistita da sanzioni penali. I motivi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo sono stati ritenuti infondati o inammissibili: la motivazione dell'avviso e della sentenza è stata giudicata sufficiente, il p.v.c. era stato consegnato alla società e indicava gli elementi fattuali della contestazione, non sussisteva omesso esame di fatti decisivi né violazione dell'onere della prova, e non vi era incompatibilità giuridica tra le diverse qualificazioni delle operazioni in materia IVA. Il dispositivo finale non è integralmente visibile nel testo fornito; dal contenuto emerge però un accoglimento parziale del ricorso limitatamente al profilo IRAP e il rigetto/inammissibilità delle ulteriori doglianze.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    il raddoppio dei termini può operare, in linea generale, anche rispetto all'annualità in cui si riflettono effetti di operazioni originariamente contestate in un p.v.c., ma non può operare per l'IRAP in assenza di sanzioni penali previste per tale imposta

  • art. 57 d.P.R. 633/1972

    richiamato come disciplina del raddoppio dei termini in materia IVA, non decisivo nel caso di specie

  • art. 3 L. 241/1990

    invocato dalla ricorrente a sostegno del difetto di motivazione dell'avviso

  • art. 7 L. 212/2000

    invocato dalla ricorrente sul requisito motivazionale dell'atto impositivo

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    invocato dalla ricorrente per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

  • art. 56 d.P.R. 633/1972

    invocato dalla ricorrente sul contenuto motivazionale dell'accertamento IVA

  • art. 16 d.lgs. 472/1997

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione e alla disciplina sanzionatoria

  • art. 17 d.lgs. 472/1997

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione e alla disciplina sanzionatoria

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per la dedotta nullità della sentenza per vizio motivazionale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    invocato per il contenuto della motivazione della sentenza

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    invocato per il requisito di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale richiamata per inquadrare i motivi di ricorso per cassazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per la prova presuntiva

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per gravità, precisione e concordanza degli indizi

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato a proposito della valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato a proposito della valutazione delle prove

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    in tema IVA, la sovrafatturazione di operazioni oggettivamente inesistenti determina il rapporto impositivo per la semplice emissione della fattura

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente e dalla Corte nel contesto della rettifica IVA

  • art. 6 d.lgs. 471/1997

    richiamato dalla ricorrente nel contestare la qualificazione giuridica delle operazioni

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per la costituzione dell'Agenzia al solo fine di partecipare all'udienza

Massime di principio

  • In materia tributaria, la contestazione di operazioni economiche inesistenti può giustificare il recupero fiscale anche per annualità successive, quando le quote di costo dedotte derivino da un piano di ammortamento fondato sull'operazione originariamente contestata e negata nella sua realtà.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento presuppone il regime normativo applicabile al tributo concretamente accertato: esso non opera per l'IRAP se, ratione temporis, tale imposta non è assistita da sanzioni penali.
  • La motivazione dell'avviso e della sentenza è sufficiente quando consenta di comprendere gli elementi fattuali e logici della pretesa e della decisione; non è necessaria la confutazione analitica di tutte le risultanze istruttorie prodotte dalle parti.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico controverso è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Le presunzioni semplici in materia fiscale devono essere valutate complessivamente e non in modo atomistico: la gravità, precisione e concordanza derivano dall'esame unitario degli indizi, che possono rafforzarsi reciprocamente.
  • In tema di IVA, l'emissione di fattura per operazione oggettivamente o soggettivamente inesistente può produrre effetti impositivi finché il documento non sia rettificato o annullato, salva la prova dell'eliminazione tempestiva del rischio di perdita di gettito fiscale e il conseguente eventuale diritto al rimborso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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