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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24492/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva contestato a una società la indebita detrazione dell’IVA per fatture emesse da altra società ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti, per gli anni d’imposta 2000 e 2001. Dopo un primo giudizio favorevole alla contribuente e un precedente rinvio della Corte di cassazione, la commissione tributaria regionale aveva nuovamente rigettato l’appello dell’Agenzia. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi: il primo per violazione dell’art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non si fosse attenuto ai principi fissati dalla Corte; il secondo per violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, in tema di onere della prova e detrazione IVA. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha però depositato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando l’omologazione di un concordato preventivo con transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall., comprensiva dei debiti tributari oggetto della lite. L’Agenzia stessa ha depositato nota della propria articolazione territoriale che riteneva venuto meno l’interesse a proseguire il giudizio per effetto dell’omologazione del concordato.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, rilevando che la transazione fiscale conclusa nell’ambito del concordato preventivo e omologata dal tribunale, sopravvenuta alla sentenza impugnata, fa venir meno l’efficacia della decisione impugnata e dell’originario avviso di accertamento. Di conseguenza non è stata esaminata nel merito la fondatezza dei due motivi di ricorso. La Corte ha disposto la compensazione delle spese processuali in ragione dell’esito della vicenda e ha escluso l’applicabilità dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere non integra una soccombenza nel merito.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    È invocato come parametro per censurare il mancato rispetto, da parte del giudice di rinvio, dei principi di diritto fissati dalla Cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come vizio processuale dedotto con il primo motivo di ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per contestare la distribuzione dell’onere della prova nella controversia sull’IVA.

  • artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    Sono richiamati in relazione alla disciplina della detrazione IVA e alla fatturazione delle operazioni contestate.

  • art. 182-ter l. fall.

    La transazione fiscale omologata nell’ambito del concordato preventivo determina, se sopravvenuta al giudizio di legittimità, la cessazione della materia del contendere e l’inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata.

  • art. 161, comma 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    È richiamato come base del ricorso per concordato preventivo depositato dalla società nella procedura concorsuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicazione quando il processo è dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.

  • artt. 382, comma 3, c.p.c., 383 c.p.c. e 384 c.p.c.

    Sono richiamati per affermare che la cessazione della materia del contendere in cassazione comporta una pronuncia di estinzione/inefficacia sopravvenuta, non una decisione tipica di cassazione con o senza rinvio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell’ambito di un concordato preventivo e omologata dal tribunale, se sopravvenuta alla sentenza impugnata, comporta la cessazione della materia del contendere anche in sede di legittimità.
  • L’omologazione della transazione fiscale determina l’inefficacia sopravvenuta sia della sentenza impugnata sia dell’originario avviso di accertamento, con riespansione del potere impositivo solo nell’eventualità di inadempimento del contribuente e successiva risoluzione del concordato.
  • La cessazione della materia del contendere può essere rilevata anche d’ufficio dalla Corte di cassazione quando l’intervenuto accordo negoziale elimini l’interesse alla decisione sul ricorso.
  • Quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, è legittima la compensazione delle spese e non trova applicazione l’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioConcordato preventivo
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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