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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24497/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Agenzia delle entrate)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di un soggetto indicato come ex amministratore e socio unico di una società cessata e cancellata, all'esito di una verifica su più società a lui riferibili. Gli atti ricostruivano un maggior reddito d'impresa per gli anni 2011-2013, ai fini IRES, IRAP e IVA, con sanzioni, in ragione della sistematica omissione delle dichiarazioni fiscali e dell'uso di crediti IRES fittizi per compensare contributi previdenziali. In appello la CTR ha ritenuto tardivi i ricorsi originari, reputando perfezionata la notifica degli avvisi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. sulla base delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento/raccomandate informative. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 222 c.p.c. per mancata interlocuzione sulla volontà dell'Ufficio di avvalersi dei documenti contestati con querela di falso; 2) violazione degli artt. 221, 222 e 355 c.p.c. per avere la CTR dichiarato inammissibile la querela di falso e ritenuto irrilevanti i documenti contestati, senza adeguata valutazione della comparazione grafica proposta; 3) violazione degli artt. 60 d.P.R. 600/1973 e 4, comma 3, l. 890/1982, perché la CTR avrebbe attribuito piena efficacia alle sottoscrizioni contestate nonostante la querela di falso; 4) nullità/motivazione apparente in punto spese, sostenendo che l'Agenzia non avesse diritto alle spese poiché difesa da un proprio funzionario; 5) riproposizione dei motivi di appello nel caso di ritenuta tempestività dei ricorsi. La Corte ha ritenuto infondati il secondo e il quarto motivo, con correzione della motivazione della sentenza impugnata; ha dichiarato assorbiti il primo, il terzo e il quinto motivo. Ha affermato che nel processo tributario il giudice deve verificare la pertinenza e rilevanza della querela di falso, ma nel caso concreto, in mancanza di una querela di falso autonoma proposta dinanzi al giudice competente, la CTR correttamente ha deciso sulla tardività dei ricorsi e non era tenuta a sospendere il giudizio. Ha inoltre ribadito che, in caso di vittoria dell'Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari, le spese sono liquidabili secondo le regole del processo tributario. Il ricorso è stato integralmente rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla querela di falso, precisando però che la CTR non doveva sospendere il giudizio né compiere un accertamento preliminare sulla sussistenza delle condizioni per proporre la querela, poiché il contribuente aveva solo chiesto l'autorizzazione a proporla e non aveva introdotto una querela autonoma dinanzi al tribunale competente. Ha quindi confermato la statuizione di inammissibilità dei ricorsi originari per tardività, fondata sulla regolarità della notifica degli avvisi di accertamento. Ha inoltre ritenuto corretta la condanna del contribuente alle spese in favore dell'Agenzia delle entrate, assistita da propri funzionari, integrando la motivazione sul punto. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 222 c.p.c.

    nel contesto della querela di falso, il richiamo è stato ritenuto non dirimente; la Corte ha escluso che il giudice tributario dovesse interpellare la parte che aveva prodotto i documenti per accertare preventivamente l'intenzione di avvalersene, in assenza di una querela di falso autonomamente proposta

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ha ribadito che la querela di falso va proposta nelle forme proprie e che il giudice tributario deve verificare pertinenza e rilevanza della contestazione solo se la querela è effettivamente introdotta

  • art. 355 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte lo menziona nel quadro della disciplina processuale della querela, senza trarne una diversa conclusione rispetto alla necessità di una proposizione autonoma nei casi pertinenti

  • art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992

    il processo tributario va sospeso quando sia proposta querela di falso; tuttavia il giudice deve anche verificare la pertinenza e rilevanza dell'iniziativa processuale in relazione al documento impugnato

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    la sentenza erroneamente motivata in diritto non va cassata se il dispositivo è conforme a diritto; la Corte ha corretto la motivazione della CTR mantenendo fermo il dispositivo

  • art. 140 c.p.c.

    nelle ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica richiede tutti gli adempimenti prescritti, compreso l'effettivo inoltro e la ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola spedizione

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per la disciplina delle notifiche degli atti impositivi nel processo tributario, in combinazione con l'art. 140 c.p.c.

  • art. 4, comma 3, legge n. 890 del 1982

    richiamato dal ricorrente per contestare la validità della notifica; la Corte ribadisce che l'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale o dal consegnatario fa fede fino a querela di falso

  • art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato nel passaggio sulla notifica nelle ipotesi di irreperibilità relativa, come base del rinvio alla disciplina dell'art. 140 c.p.c.

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato nel descrivere il contenuto della relata di notifica e i limiti della sua efficacia probatoria privilegiata

  • art. 48 disp. att. c.p.c.

    richiamato con riferimento alle indicazioni contenute nell'avviso informativo da spedire per raccomandata AR

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato per escludere che la mancanza di alcune indicazioni formali nell'avviso di ricevimento integri, di per sé, nullità della notificazione

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    in materia di spese nel contenzioso tributario, consente la liquidazione a favore dell'Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari secondo i parametri degli avvocati, con riduzione prevista dalla disciplina speciale

  • art. 9, comma 1, lett. f), n. 2-sexies, d.lgs. n. 156 del 2015

    norma vigente richiamata per confermare che, nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore assistito da propri funzionari, si applicano i parametri per gli avvocati con riduzione del 20% dell'importo complessivo

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato dal ricorrente in tema di motivazione della sentenza sulle spese; la Corte ha ritenuto infondato il motivo

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare motivazione apparente; la Corte ha integrato la motivazione della CTR senza cassare la sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel dedurre il vizio motivazionale sulle spese

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per l'eccezione di tardività dei ricorsi introduttivi nel processo tributario

  • art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale base del recupero a tassazione del reddito d'impresa per gli anni contestati

  • art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato quale base del recupero ai fini IVA in presenza di omessa dichiarazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo finale per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel processo tributario la proposizione della querela di falso impone al giudice di valutarne pertinenza e rilevanza rispetto al documento impugnato, ma tale verifica presuppone una querela effettivamente proposta nelle forme di legge; non è sufficiente una mera istanza di autorizzazione alla sua presentazione.
  • L'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento e della relata di notifica copre, fino a querela di falso, le attestazioni del pubblico ufficiale o dell'agente postale relative alle attività compiute o avvenute in sua presenza; resta invece contestabile con mezzi ordinari ciò che non rientra in tali attestazioni fidefacenti.
  • Nelle notifiche eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ai fini del perfezionamento occorre il rispetto di tutti gli adempimenti prescritti, inclusa la raccomandata informativa e la sua effettiva ricezione, o comunque il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione secondo la disciplina applicabile e la giurisprudenza richiamata.
  • In cassazione la querela di falso è proponibile solo per atti del giudizio di legittimità o documenti producibili ex art. 372 c.p.c.; la falsità di documenti posti a base della decisione di merito va fatta valere, una volta accertata, mediante revocazione.
  • Nel processo tributario, quando l'Amministrazione finanziaria è vittoriosa ed è assistita da propri funzionari, le spese processuali sono comunque dovute dalla parte soccombente secondo i parametri previsti dalla disciplina speciale, con i correttivi espressamente stabiliti dal legislatore.
  • La motivazione della sentenza di merito può essere corretta dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. quando il dispositivo risulti conforme a diritto, senza necessità di cassazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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