Cassazione Civile, Ordinanza n. 24500/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2011-2013, emessi nei confronti del contribuente quale ex amministratore e socio unico di una società cessata, all’esito di verifiche riguardanti più società a lui riferibili. Gli atti recuperavano a tassazione redditi d’impresa ai fini Ires, Irap e Iva, con applicazione di sanzioni, in un contesto ritenuto fraudolento e caratterizzato da omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e da compensazioni indebite di contributi previdenziali con fittizi crediti Ires. Nei gradi di merito il contribuente aveva contestato la ritualità della notifica degli avvisi e aveva chiesto di proporre querela di falso sulle firme apposte sulle attestazioni di consegna delle raccomandate informative ex art. 140 c.p.c., sostenendo che tali firme fossero apocrife e che, quindi, la notifica non si fosse perfezionata. La CTR aveva ritenuto tardivi i ricorsi introduttivi, reputando valida la notifica e disattendendo la richiesta di querela di falso. In cassazione il ricorrente ha denunciato: violazione dell’art. 222 c.p.c. per mancata interlocuzione con la parte che aveva prodotto i documenti contestati; violazione degli artt. 221, 222 e 355 c.p.c. per avere la CTR dichiarato inammissibile la querela di falso e per non avere adeguatamente valutato la rilevanza e la falsità delle firme; violazione delle norme sulla notifica degli avvisi fiscali e sulla raccomandata informativa; omessa motivazione sulla liquidazione delle spese in favore dell’Agenzia, poiché questa si era difesa tramite propri funzionari; infine, ha riproposto in via subordinata gli altri motivi di appello.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato, con correzione della motivazione, il motivo relativo alla querela di falso e, per conseguenza, ha dichiarato assorbiti i primi, il terzo e il quinto motivo. Ha inoltre rigettato il motivo sulle spese, precisando che nel processo tributario l’Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari ha diritto alla liquidazione delle spese secondo i parametri forensi, con la riduzione prevista dalla legge. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi originari per tardività, derivante dalla ritenuta regolare notifica degli avvisi di accertamento, e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
stabilisce il termine per proporre ricorso nel processo tributario; la sua violazione comporta inammissibilità del ricorso originario per tardività.
impone la sospensione del processo tributario quando sia proposta querela di falso, ma solo se la querela sia ritualmente e autonomamente proposta e rilevante per la decisione.
nei casi di irreperibilità relativa del destinatario la notifica si perfeziona solo con il compimento di tutti gli adempimenti prescritti, compresa l’effettiva ricezione della raccomandata informativa o il decorso di dieci giorni dalla sua spedizione.
la relata di notifica fa fede dei fatti compiuti in presenza del pubblico ufficiale, ma non dell’effettivo inoltro postale di attività non da lui osservate.
richiamato come norma sulla querela di falso, ma la Corte ha ribadito che nel giudizio tributario la sua deduzione richiede pertinenza e rilevanza del documento impugnato.
richiesto dal ricorrente per l’interpello della parte che ha prodotto il documento; la Corte non ne ha ravvisato violazione, ritenendo assorbente l’assenza di una querela di falso ritualmente proposta.
richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina della querela di falso nel giudizio di impugnazione.
consente la correzione della motivazione in diritto quando il dispositivo sia conforme a diritto.
richiamato per la disciplina delle notifiche degli atti impositivi, da coordinare con l’art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa.
richiamato quale base normativa dell’accertamento in materia Iva a seguito di omissione dichiarativa.
richiamato quale base normativa dell’accertamento ai fini delle imposte sui redditi a seguito di omissione dichiarativa.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992
in caso di vittoria dell’Amministrazione assistita da propri funzionari, le spese vanno liquidate secondo i parametri degli avvocati, con riduzione del 20% dell’importo complessivo.
art. 9, comma 1, lett. f), n. 2-sexies, d.lgs. n. 156/2015
norma vigente richiamata per confermare il criterio di liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto.
richiamato in relazione alla revocazione quale rimedio esperibile ove la falsità dei documenti sia accertata in sede competente.
la falsità accertata dei documenti posti a base della decisione può essere fatta valere come motivo di revocazione della sentenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario la querela di falso determina la sospensione del giudizio solo se è ritualmente proposta e riguarda un documento effettivamente rilevante per la decisione; il giudice non deve limitarsi a prenderne atto, ma può verificare pertinenza e rilevanza dell’iniziativa.
- Nelle notifiche ex art. 140 c.p.c. l’adempimento della raccomandata informativa è requisito essenziale del perfezionamento della notifica: non basta la sola spedizione, occorrendo l’effettivo inoltro e, secondo i casi, la ricezione o il decorso del termine di dieci giorni.
- La relata di notifica fa piena prova solo dei fatti compiuti o attestati alla presenza del pubblico ufficiale; non copre con fede privilegiata circostanze esterne alla sua osservazione, come l’effettiva attività svolta dall’ufficio postale.
- Quando si contesta la firma apposta sull’avviso di ricevimento o su atti equiparabili, la contestazione richiede normalmente querela di falso se si intende scardinare la forza probatoria privilegiata del documento.
- Nel giudizio di cassazione la querela di falso è proponibile solo con riferimento agli atti del procedimento di legittimità o a documenti ammessi ex art. 372 c.p.c.; la falsità dei documenti posti a base della decisione di merito va eventualmente fatta valere con revocazione.
- In materia tributaria, se l’Amministrazione finanziaria è vittoriosa e si è difesa tramite propri funzionari, le spese di lite sono comunque liquidabili secondo i parametri professionali degli avvocati, con la riduzione prevista dalla disciplina speciale.
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