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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35453/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2002, con il quale l'Ufficio ha disconosciuto un credito IVA portato in detrazione per operazioni ritenute inesistenti, e della successiva cartella di pagamento emessa nelle more per il recupero di parte delle maggiori imposte e interessi. In primo grado i ricorsi riuniti sono stati accolti solo in parte; in appello la Commissione tributaria regionale ha invece confermato sia l'avviso sia la cartella, rigettando l'appello della contribuente e accogliendo quello incidentale dell'Agenzia. Il ricorso per cassazione è stato proposto con undici motivi, centrati soprattutto su: nullità o inesistenza delle notifiche dell'avviso e della cartella; asserita decadenza dell'Ufficio; violazione del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, Statuto del contribuente; effetti del condono IVA sulla possibilità di contestare il credito; pretesa preclusione agli accessi e errata disciplina dell'onere della prova; omessa motivazione su vari vizi della cartella; e illegittima liquidazione delle spese. La contribuente sosteneva altresì che l'Ufficio avesse invertito l'onere probatorio e che la cartella fosse stata notificata in violazione delle regole di domicilio eletto e senza adeguata prova documentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla notifica dell'avviso, al rispetto del termine dilatorio di 60 giorni, al condono IVA e all'onere della prova sulla detraibilità del credito IVA. Ha dichiarato inammissibili, per difetto di autosufficienza, diverse censure concernenti la notifica e il contenuto della cartella di pagamento, non essendo stati trascritti gli atti e le relate rilevanti. Ha inoltre respinto la doglianza sulle spese, osservando che la statuizione era presente nella motivazione della sentenza impugnata e che il contrasto con il dispositivo non integrava nullità. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti e dell'ulteriore importo previsto per legge.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per le regole di notificazione degli atti tributari; le doglianze sulla notifica sono state respinte o dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza.

  • artt. 137, 148 e 156 c.p.c.

    Invocati per i vizi della notificazione; la Corte ha ritenuto necessaria la trascrizione degli atti notificatori per il controllo di legittimità.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato sulla decadenza dell'accertamento IVA; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché la decisione di merito si fondava anche su autonoma ratio non censurata, oltre che infondato sul resto.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    La Corte ha escluso la violazione del termine di 60 giorni perché il PVC era anteriore all'avviso di accertamento di oltre 60 giorni; ha anche richiamato il principio per cui, nei tributi armonizzati, il contribuente deve allegare in concreto le difese che avrebbe svolto.

  • artt. 21-septies e 21-octies L. n. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'atto, ma non accolti dalla Corte.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente sul legittimo affidamento e sul condono; la Corte ha escluso che il condono incida sui crediti IVA o precluda l'accertamento dell'Ufficio.

  • L. n. 289/2002, art. 8

    La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la disciplina del condono IVA va disapplicata per contrasto con il diritto UE nei termini affermati dalla giurisprudenza richiamata.

  • L. n. 289/2002, art. 9, comma 9

    La definizione automatica non modifica gli importi dei rimborsi/crediti IVA e non sottrae all'Ufficio il potere di contestare il credito.

  • art. 52, comma 11, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in tema di accessi presso il depositario delle scritture contabili; la Corte ha ritenuto sufficiente la sottoscrizione del verbale da parte del professionista incaricato.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per il potere di accertamento e per la prova presuntiva dell'inesattezza delle dichiarazioni IVA.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base per l'utilizzo di elementi indiziari e presuntivi idonei a sorreggere l'accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ribadito che l'Agenzia deve provare l'inesistenza delle operazioni fatturate e che, assolto tale onere, spetta al contribuente provare l'effettività delle operazioni e il diritto alla detrazione.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato per la notifica della cartella di pagamento e per l'irrilevanza della mancata produzione dell'originale della cartella.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per le spese di lite nel processo tributario; la Corte ha ritenuto valida la regolazione delle spese anche se riportata solo in motivazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente senza successo in tema di spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura contro una decisione fondata su più rationes decidendi autonome richiede l'impugnazione di tutte le rationes che sorreggono la statuizione; se una ratio resta non censurata, il motivo è inammissibile o comunque privo di interesse.
  • Il motivo che denuncia vizi di notificazione o di contenuto di atti amministrativi tributari è inammissibile per difetto di autosufficienza se il ricorrente non trascrive nel ricorso gli atti e le relate necessarie a consentire il controllo di legittimità.
  • In tema di contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati, la mera deduzione formale della sua omissione non basta: il contribuente deve anche indicare in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere e che esse non sarebbero state meramente pretestuose.
  • Il termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, Statuto del contribuente non è violato quando l'avviso è stato notificato oltre 60 giorni dal processo verbale di constatazione; in tale ipotesi, non occorre esaminare ulteriormente le giustificazioni d'urgenza.
  • Il condono fiscale non consolida automaticamente i crediti IVA esposti dal contribuente e non impedisce all'Amministrazione di contestarne l'esistenza e la detraibilità; il condono incide sul debito tributario, non su crediti o rimborsi vantati verso l'Erario.
  • Quando l'Ufficio contesta operazioni IVA asseritamente inesistenti, ha l'onere di fornire elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e il diritto alla detrazione.
  • In tema di accesso fiscale, la sottoscrizione del verbale da parte del professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili può essere sufficiente ai fini della validità dell'operazione.
  • La mancata riproduzione nel dispositivo di una statuizione sulle spese non comporta nullità se la volontà del giudice è chiaramente ricostruibile dalla motivazione, potendo il contenuto del provvedimento emergere dal suo complesso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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